Sulla contabilizzazione del leasing l’«ostacolo» della nota integrativa
Il leasing, con le relative problematiche contabili e fiscali che ne conseguono, ha sempre un posto rilevante nei convegni e nella produzione di articoli tecnici: ironicamente, possiamo dire che un relatore, per essere considerato un “bravo relatore”, deve sempre dire qualcosa sul leasing.
La legge 124/2017 sulla concorrenza ha disciplinato il contratto di leasing finanziario che trova ora una propria definizione e la relativa disciplina giuridica.
Il leasing è definito il contratto con il quale l’utilizzatore del bene ottiene la detenzione dello stesso per un dato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto, con diritto ,alla scadenza, di acquistarne la proprietà a un prezzo prestabilito. Inoltre, è precisato che l’utilizzatore assume tutti i rischi che derivano dalla gestione del bene.
Pertanto, sono maturi i tempi per rivedere le norme in materia di redazione del bilancio (Nota integrativa, articolo 2427, numero 22, Codice civile), prevedendo l’iscrizione dei beni in leasing nello stato patrimoniale dell’utilizzatore il quale, come accennato, assume i rischi derivanti dall’utilizzo del bene.
La relazione al Dlgs 139/2015, commentando il principio della prevalenza della sostanza economica dell’operazione o del contratto rispetto alla forma giuridica, introdotto nell’articolo 2423-bis del Codice civile, ha precisato che, per il momento (anno 2015), la contabilizzazione del leasing resta immutata perché si è ritenuto preferibile mantenere l’attuale impianto normativo, in attesa che si definisca il quadro internazionale e si possa riorganizzare la materia in modo complessivo. Il quadro internazionale è ora definito, anche se le nuove regole saranno applicate obbligatoriamente dal 2019.
Il nuovo Ifrs 16 abbandona la distinzione tra leasing finanziari e operativi e prevede un unico modello contabile che impone la contabilizzazione nell’attivo dello stato patrimoniale del diritto di utilizzo del bene e nel passivo del debito.
È un modello che il nostro legislatore potrà seguire anche solo in parte, mantenendo, se del caso e a determinate condizioni, l’attuale distinzione tra le due tipologie di leasing.
Non si deve dimenticare che le informazioni relative ai leasing operativi devono essere fornite nella nota integrativa in quanto si tratta di «impegni», nonché di «accordi fuori bilancio».
Nei principali Paesi comunitari i beni in leasing (finanziario) sono iscritti nell’attivo e nel passivo è iscritto il debito: l’ammortamento avviene in modo analogo ai beni di proprietà.
Nel nostro Paese il problema non è tanto la mancata iscrizione dei beni nell’attivo del bilancio, ma la mancata iscrizione dei debiti relativi ai canoni residui: è vero che queste informazioni si trovano nella Nota integrativa, che è parte del bilancio, ma il lettore deve ricostruire l’indebitamento in via extracontabile.
La mancata iscrizione dei beni in leasing, nello stato patrimoniale dell’utilizzatore, comporta distorsioni anche nel conto economico, perché sono contabilizzati nell’area gestionale i canoni di locazione, che comprendono anche la componente finanziaria, in luogo degli ammortamenti. Questo genera distorsioni anche nella valorizzazione delle rimanenze di fine esercizio che sono influenzate da costi «sospesi» non correttamente calcolati nella determinazione del costo di produzione, almeno per due ragioni: presenza della componente finanziaria e durata del leasing, generalmente diversa da quella dell’ammortamento.
Una novità è già stata introdotta con il Dlgs 118/2011 che prevede, per gli enti locali, l’adozione di un sistema contabile integrato che deve garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Relativamente alle immobilizzazioni, l’allegato A/3 prevede l’iscrizione tra le immobilizzazioni degli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente. Condizione per l’iscrizione dei beni materiali e immateriali tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale è il verificarsi, al 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell’ente a seguito di un’operazione di leasing finanziario o di compravendita con «patto di riservato dominio», che si considerano acquisiti al patrimonio dell’Amministrazione pubblica alla data della consegna, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci in modo da evidenziare che trattasi di beni non ancora di proprietà dell’ente.
A questo punto è chiaro che il legislatore deve essere coerente e prevedere che tutte le imprese iscrivano i beni in leasing e i relativi debiti nello stato patrimoniale, sopprimendo la previsione di iscrizione nella nota integrativa prevista dall’articolo 2427, numero 22, del Codice civile. L’Oic 17, relativo al bilancio consolidato, supera il dettato normativo riferito al bilancio di esercizio fondato sulla rappresentazione formale, prevedendo la possibilità che i beni siano iscritti nello stato patrimoniale dell’utilizzatore: per il momento, analogo trattamento non può essere esteso al bilancio d’esercizio a causa proprio della previsione contenuta nell’articolo 2427, numero 22.
Per approfondire: Franco Roscini Vitali sulla Contabilizzazione del leasing e Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni sulle Implicazioni della derivazione rafforzata sul trattamento fiscale del leasing, entrambi in Norme&Tributi Mese ottobre 2018.