Controlli e liti

Sulla plusvalenza rettifica dei redditi sganciata dalle altre imposte

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di Romina Morrone

L’amministrazione finanziaria non può procedere ad accertare in via induttiva la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 29186/2017 .

La Commissione tributaria ha ritenuto errato il calcolo della maggiore Irpef sulla plusvalenza derivante dalla vendita di terreni inseriti in un piano di lottizzazione; plusvalenza che era stata accertata dall’Ufficio in base al calcolo dell’Invim, non tenendo conto della definizione della lite Invim e dei relativi pagamenti effettuati e provati dal contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione e la Corte lo ha respinto.

I giudici di legittimità hanno confermato, per l’Invim, il principio già affermato con riferimento all’imposta di registro (12265/17 e 11543/16). In particolare, la Corte ha chiarito che, con riguardo al valore della plusvalenza tassabile, emerso nella lite Invim definita in via agevolata dal contribuente, la disciplina contenuta nel Tuir e nel Dlgs 446/97, deve essere interpretata nel senso che, per le cessioni di immobili, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro ovvero delle ipo-catastali. Ciò in quanto diversa è la base imponibile Irpef (differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del ben ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo, ex art. 82, comma 1, del Tuir - oggi articolo 62) rispetto al valore del bene previsto per l’imposta di registro e per le ipo-catastali.

Nella fattispecie in esame, infine, tali conclusioni non sono contraddette dall’intervenuta definizione agevolata della lite Invim, priva di effetti di giudicato sostanziale e quindi inidonea a vincolare la determinazione della plusvalenza tassabile ai fini Irpef (Cassazione, 8782 e 19227 del 2017).

Cassazione, sentenza 29186/2017

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