Controlli e liti

Sulla Tosap decide il giudice tributario, sulla Cosap quello ordinario

di Romina Morrone

Rientra nella giurisdizione tributaria l’opposizione avverso la cartella Tosap; in quella ordinaria la controversia relativa al Cosap. Lo hanno ribadito le Sezioni Unite nell’ordinanza n. 24967 del 23 ottobre.
La sezione tributaria della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulla questione di giurisdizione in materia di annullamento dell’intimazione di pagamento della Tosap 1997.
I nove giudici di legittimità, dopo aver analizzato le differenti discipline che si sono avvicendate nel tempo, e richiamato il proprio orientamento sul punto, hanno ribadito che l’opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della tassa di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. h, Dlgs n. 546/92, in relazione al capo II del Dlgs n. 507/93 e all’articolo 5, legge n. 281/70 (SS.UU., n.5463/04 e n. 1329/05).
Infatti il testo originario del citato articolo 2, prima ancora della riforma attuata dall’articolo 12, legge n. 448/01, già indicava le controversie relative ai tributi comunali, quale appunto la Tosap, tra quelle soggette alla giurisdizione tributaria (SS.UU., n.15593/09).
Diversamente per la Cosap. Si tratta, infatti, di versamenti a titolo di canone (quale corrispettivo, determinato su base tariffaria, di una concessione reale o presunta, nel caso di occupazione abusiva, connessa all’uso esclusivo o speciale di beni pubblici) diversi da quelli Tosap, fondati invece sul fatto materiale dell’occupazione del suolo pubblico sottratto al sistema di viabilità di un’area o spazio pubblico (SS.UU., n.61/16). A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio orientamento secondo il quale, ex articolo 5, legge n. 1034/71 e successive modificazioni, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al canone di concessione (Cosap), istituito dall’articolo 63, Dlgs n. 446/97 e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 1999 (SS. UU. n. 12163/03, n. 1239/05 e n. 11967/11). Tali conclusioni non sono diverse se, come nella fattispecie esaminata, il condominio ha ottenuto dal Comune l’annullamento degli avvisi di accertamento relativi alla Cosap e il riconoscimento del diritto di ripetere le somme versate in annualità successive, ovvero se, comunque, il contribuente ha già corrisposto, per il suolo oggetto di occupazione, il canone di concessione (SS.UU., n. 15593/09).
Infine, è da rilevare che l’articolo 9, comma 1, lett. a), n.2, Dlgs n.156/15, ha eliminato dall’articolo 2, comma 2, Dlgs n. 546/92 (anche) il Cosap.

L’ordinanza n. 24967 della Cassazione

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