Contabilità

Sulle delibere sospese parola al giudice

di Antonino Porracciolo

Il giudice ordinario è sempre competente a pronunciare il provvedimento cautelare di sospensione delle delibere societarie. Si tratta di una competenza che non ammette deroghe, e che dunque resta ferma anche quando lo statuto sociale preveda la devoluzione in arbitrato delle controversie tra soci e società relative alla validità delle delibere assembleari. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese in un’ordinanza del 26 aprile, che si pone in dichiarato contrasto con l’orientamento maggioritario dei magistrati di merito.

La controversia scaturisce dall'impugnazione della delibera di una Srl, con cui l’assemblea aveva votato l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico e la sua contestuale revoca dalla carica gestoria, la Srl ha eccepito che la pronuncia del provvedimento cautelare spettasse solo all'arbitro.

Nel respingere l’eccezione il giudice ricorda che, in base all’articolo 35, comma 5 del Dlgs 5/2003, la devoluzione in arbitrato di una controversia societaria non blocca la tutela cautelare innanzi al giudice ordinario, individuato secondo la regola contenuta nell'articolo 669-quinquies del Codice di procedura civile. Per il caso, però, che si faccia questione della validità di delibere assembleari, la norma dispone che «agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera». Sul punto, il tribunale osserva che, secondo la giurisprudenza prevalente, l'interessato può ricorrere al giudice ordinario per ottenere il provvedimento cautelare fino a quando il collegio arbitrale (o l'ufficio dell'arbitro unico) non si sia costituito e quindi non possa esaminare l'istanza di sospensione della delibera; dopo l'assunzione dell'incarico, invece, gli arbitri diventano titolari di un potere cautelare esclusivo. Si tratta, secondo il giudice del Tribunale di Roma, di una conclusione non condivisibile. Infatti - si legge nell'ordinanza -, il termine «sempre», contenuto nell'articolo 35, non è «sinonimo di “esclusivo”», ma esprime, piuttosto, «l'inderogabilità dell'attribuzione del potere stesso» agli arbitri, che dunque «dispongono sempre» della facoltà di sospendere l'efficacia della delibera quando ne sia chiesto l'annullamento. Nel merito, il tribunale ha sospeso solo la nomina del nuovo amministratore, rigettando le altre richieste del socio ricorrente.

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