Sulle perdite da accertamento vale l’ultima comunicazione
In caso di interruzione del consolidato, le perdite fiscali vanno ripartite in base all'ultimo criterio comunicato, indipendentemente dal periodo in cui le perdite stesse sono maturate e senza necessità di operare stratificazioni.
Il chiarimento arriva dalla circolare 2/E di ieri, con cui le Entrate chiariscono due aspetti relativi all'utilizzo delle perdite nell'ambito del consolidato fiscale: i criteri di attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione della tassazione di gruppo e l'utilizzo delle perdite ante-consolidato in caso di rettifica dell'imponibile di un esercizio chiuso in perdita.
Sul primo aspetto, l'articolo 124, comma 4 del Tuir stabilisce che, in caso di interruzione o revoca del consolidato, le perdite sono attribuite alla consolidante o alle società che le hanno prodotte sulla base del criterio indicato in sede di opzione o di rinnovo. Nel caso in cui al termine di uno o più trienni tale criterio venga modificato, non era stato finora chiarito se all'atto dell'interruzione andasse applicato l'ultimo criterio comunicato, oppure il criterio valido nel periodo in cui le perdite sono maturate.
La circolare 2/E chiarisce che, in tali ipotesi, il criterio da utilizzare ai fini dell'attribuzione delle perdite è l'ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire. Infatti, la manifestazione di volontà espressa nelle singole comunicazioni deve essere considerata vincolante esclusivamente per il triennio per la quale la stessa è esercitata ed esplica i suoi effetti soltanto se l'evento interruttivo (o la revoca) si realizza nel periodo considerato; una volta modificati i criteri nella comunicazione relativa al successivo rinnovo triennale, questi ultimi avranno valenza anche in relazione alle perdite maturate nei periodi precedenti.
In sostanza, il criterio valido al momento dell'interruzione è applicato a tutte le perdite che si trovano nella disponibilità del consolidato e devono essere riattribuite.
L'altro aspetto affrontato nella circolare riguarda la possibilità, per i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo, di utilizzare in sede accertamento le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione, nella particolare ipotesi in cui la rettifica del reddito proprio di uno dei soggetti partecipanti (consolidata o consolidante per i redditi propri), riguardi un periodo d'imposta in cui la consolidata abbia trasferito una perdita alla fiscal unit.
L'articolo 118, comma 2 del Tuir stabilisce infatti che le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Sul punto, la circolare 15/E/2017 aveva chiarito che, in caso di accertamento di un maggior reddito per un periodo d'imposta in corso di opzione, la consolidata (oppure la consolidante per i redditi propri) destinataria dell'accertamento può richiedere - tramite il modello Ipea - lo scomputo delle perdite proprie anteriori alla tassazione di gruppo (nei limiti dell'80%, a meno che non si tratti di perdite del primo triennio). Infatti, se il soggetto destinatario della rettifica avesse dichiarato un reddito pari a quello accertato, questo avrebbe trovato compensazione con le perdite pregresse all'esercizio dell'opzione, prima del trasferimento del risultato d'esercizio alla fiscal unit.
La circolare 15/E non ha invece affrontato il caso in cui la consolidata destinataria della rettifica abbia trasferito al consolidato una perdita di periodo. In tal caso, secondo la circolare di ieri, in sede di accertamento è possibile chiedere lo scomputo delle perdite proprie anteriori all'esercizio dell'opzione per abbattere solo la parte del maggior imponibile accertato che eventualmente ecceda la perdita di periodo trasferita alla fiscal unit.
Viceversa, se il maggior imponibile accertato è inferiore alla perdita trasferita al consolidato, le perdite ante-consolidato non possono essere utilizzate; in caso contrario, infatti, l'effetto sarebbe quello di consentire il trasferimento alla fiscal unit, delle perdite pre-consolidato, in aggiunta all'utilizzo delle perdite di periodo.