Imposte

Sulle plusvalenze fisco più caro

di Giorgio Gavelli e Marco Piazza

La discesa dell’aliquota Ires al 24% porta l’incremento della quota imponibile per dividendi e partecipazioni qualificate percepiti da soggetti non in regime d’impresa e dei dividendi e della “quota non pex” per le plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni –qualificate e non – detenute da imprese Irpef ed enti non commerciali. Un aspetto da valutare anche ai fini della facoltà, riaperta dalla legge di Bilancio, di affrancamento dei valori con pagamento di sostitutiva all’8% per i soggetti non operanti in regime d’impresa.

Per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2016, i soggetti Ires vedono il proprio tax rate nominale ai fini dell’imposizione sul reddito scendere dal 27,5% al 24%, per effetto dell’articolo 1, comma 61, della legge 208/2015 (Stabilità 2016). La riduzione non riguarda enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/92 (ad eccezione delle società di gestione dei fondi comuni) per effetto dell’addizionale Ires del 3,5% istituita dall’articolo 1, comma 65, della medesima legge. A norma del comma 64 è previsto che con Dm siano rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, (comma 1), 58 (comma 2), 59 e 68 (comma 3) Tuir nonché la percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del Dlgs 344/2003. Tuttavia, il legislatore ha stabilito che la variazione di aliquota per le plusvalenze (pex o meno) non si applichi «ai soggetti di cui all’articolo 5» del Tuir, presumibilmente intendendo far riferimento a società di persone e assimilati. Siamo, pertanto, in attesa del decreto ministeriale.

Quando l’Ires scese al 27,5% venne emanato il decreto 2 aprile 2008 che innalzò la quota di concorrenza al reddito per dividendi e partecipazioni dal 40 al 49,72% e fece scendere la “quota pex” delle imprese Irpef dal 60 al 50,28%. Se il Mef seguirà il medesimo ragionamento, la percentuale di imponibilità di dividendi e partecipazioni dovrebbe salire dal 49,72 al 58,14%, mentre la “quota pex” dovrebbe passare dal 50,28 al 41,86%. Questo perché la relazione al decreto del 2008 spiega che la percentuale del 49,72% è stata stabilita per «garantire un prelievo aggiuntivo Irpef tale da portare il prelievo complessivo (società-socio) al 43%». Occorre, in sostanza, trovare quella percentuale che consente di prelevare dal contribuente un importo a titolo di Irpef che, sommato al prelievo Ires pari, dal 2017, al 24%, determina un prelievo complessivo identico a quello che si otterrebbe assoggettando l’utile lordo al 43%. Dalla formula [19/(76x0,43)], uguale a quella utilizzata nel 2008 salvo le modifiche dovute alla minore imposizione sul soggetto che eroga il dividendo, si ottiene una quota imponibile del dividendo del 58,14% e la nuova “quota pex” del 41,86%.

Da notare che la legge di Stabilità 2016 non prevede alcuna modifica per la tassazione dei dividendi (articolo 89) e della “quota pex” delle plusvalenze (articolo 87) rispettivamente percepiti e realizzati dalle società Ires, nonché della ritenuta “secca” o della tassazione sostitutiva da applicarsi ai dividendi di partecipazioni non qualificate. Tuttavia, contrariamente a tale precedente, è previsto che la variazione delle percentuali di concorrenza al reddito di cui agli articoli 58, comma 2 (plusvalenze) e 68, comma 3 (capital gain) non si applichi ai soggetti di cui all’articolo 5 Tuir, mentre la rimodulazione della quota imponibile dei dividendi deve riguardare anche gli enti non commerciali (per cui l’attuale percentuale di non imponibilità del 22,26% è destinata a ridursi; anzi, mantenendo fermo il criterio descritto, si dovrebbe calcolare una percentuale d’imponibilità del 104,17%, il che evidenzia come ci sia qualcosa che non funziona). Anche se la norma nulla dice, le modifiche non dovrebbero riguardare dividendi e partecipazioni che soggetti Irpef ed enti non commerciali detengono in enti creditizi e finanziari (escluse le società di gestione dei fondi comuni), perché in questo caso l’addizionale Ires fa sì che la tassazione totale del soggetto partecipato non cambi. Quanto alla decorrenza:

•con riferimento ai dividendi, la nuova percentuale di imponibilità dovrebbe applicarsi a partire dagli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; dovrebbe essere confermato che si considerano distribuiti per primi i redditi prodotti negli esercizi precedenti al 2017;

•con riferimento alle plusvalenze, le nuove percentuali dovrebbero applicarsi agli atti di realizzo in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumendo che le plusvalenze realizzate nel 2017 siano ancora espressione, in linea prevalente, di utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, da assoggettare a tassazione con il previgente regime.

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