Imposte

Sulle società estinte resta alto il contenzioso

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di Giorgio Gavelli

A oltre due anni dall’entrata in vigore dell’articolo 28 del decreto legislativo 175/2014 (il decreto semplificazioni), la disciplina degli accertamenti sulle società cessate non ha risolto tutti i problemi, come dimostra il contenzioso esistente. La norma, pensata per agevolare l’agenzia delle Entrate nel recupero delle somme imputate a soggetti nel frattempo estinti, presenta notevoli aspetti di criticità.

Vedi il grafico con le posizioni dei giudici

La norma

L’articolo 28 del decreto legislativo 175/2014 ha introdotto queste novità:

• ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società disciplinata dall’articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese;

• viene eliminata la riferibilità dell’articolo 36 del Dpr 602/73 alle sole imposte sui redditi;

• questa norma ora stabilisce che la responsabilità in proprio del liquidatore per le imposte dovute dalla società per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori scatta se egli non prova di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell’assegnazione di beni ai soci o associati, o di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

I tempi e la delega

La disposizione è minata da alcune criticità. In primo luogo, dato che non prevede una decorrenza specifica, è sorto il problema della sua efficacia nei confronti degli atti di accertamento già notificati e di quelli notificati successivamente ma riferiti a periodi d’imposta precedenti. Nonostante il parere contrario delle Entrate (circolari 6/E/2015 e 31/E/2014), la giurisprudenza (come la dottrina) riconosce applicabili le nuove disposizioni solo alle società cancellate a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Dlgs 175) in poi.

In secondo luogo, sul decreto legislativo 175 pesa il sospetto di essere andato oltre la delega. Infatti la legge delega (23/2014) non parla di società cessate, né sembra possibile far rientrare questa disciplina nei temi che tratta (la dichiarazione precompilata e la semplificazione fiscale, intesa come riduzione degli adempimenti). Di questo si è già accorta la Cassazione (sentenza 6743/2015) aprendo la strada a chi intendesse richiedere l’intervento della Corte costituzionale.

Ma i veri nodi del decreto legislativo 175 stanno nel contenuto. Facendo “risorgere” per cinque anni la società estinta non si è considerato che una società estinta è un soggetto privo di sede e di legale rappresentante e, come tale, impossibilitato a ricevere qualunque valida notifica nonché a difendersi. L’agenzia delle Entrate, con la circolare 6/E/2015, ha sostenuto che è valida la notifica presso l’ultimo domicilio fiscale, salva la possibilità di eleggere, all’atto dell’estinzione, un domicilio fiscale “speciale” (articolo 60 del Dpr 600/73); ma si tratta di una posizione che può portare problemi.

L’effetto sul passato

Inoltre, non è stato probabilmente considerato l’effetto boomerang sul passato. Infatti - ragiona la giurisprudenza - se è stato necessario introdurre una norma per far rivivere le società e notificare validamente atti nei loro confronti, significa che questo, nel passato, non era possibile, per cui tutti gli accertamenti notificati a società già cessate, cancellate dal Registro imprese prima del 13 dicembre 2014, sono irrimediabilmente nulli. E, come sostengono alcune commissioni tributarie, dalla nullità dell’atto notificato alla società non può che derivare quella dell’atto notificato ai soci, la cui responsabilità non può esistere senza quella, preliminare, della società.

Occorrerebbe quindi correggere la norma, cercando di contemperare, da un lato, il principio che la semplice cancellazione dell’ente societario non può determinare una sorta di “impunità” per le violazioni tributarie e, dall’altro, l’esigenza di non travolgere i diritti di soci e liquidatori a rispondere solo di quanto sarebbero stati chiamati a pagare se l’estinzione non fosse intervenuta.

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