Sullo spesometro vale la competenza
Criterio di competenza legato alla data di emissione, per la comunicazione telematica delle fatture. Nella comunicazione relativa al primo semestre 2017, andranno dunque riportate solo fatture emesse con data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno, a prescindere dal momento di registrazione. Per le fatture ricevute vale invece quest'ultima data. Il chiarimento è riportato nella risoluzione 87/E di ieri , con cui le Entrate risolvono numerosi dubbi degli operatori in merito al nuovo adempimento introdotto dal Dl 193/16, la cui prima scadenza è fissata al 16 settembre (con proroga al 18). Per le bollette di importazione, possibile evitare i dati del cedente extracomunitario, ma solo per il 2017.
Fatture per “competenza”
L'articolo4 del Dl 193/16, modificando l'articolo 21 del Dl 78/10, ha reso obbligatoria la comunicazione telematica delle fatture emesse e ricevute dai contribuenti Iva. La comunicazione, che a regime sarà trimestrale, per il solo anno 2017 va predisposta su base semestrale. Il primo invio, riferito al periodo gennaio-giugno 2017, andrà effettuato entro lunedì 18 settembre.
Con la risoluzione diffusa ieri l'Agenzia, integrando le istruzioni della circolare 7/E/2017, risponde a svariati quesiti applicativi posti dai dottori commercialisti, da Assosoftware e da altre associazioni.
Un primo aspetto riguarda l'ambito temporale della comunicazione. Per le fatture emesse, occorre inserire tutte e soltanto le fatture aventi data di emissione compresa nel trimestre (semestre per l'anno 2017) di riferimento: nella dichiarazione del primo semestre di quest'anno si evidenzieranno fatture con data tra il 1° gennaio e il 30 giugno. Per le fatture ricevute, la competenza temporale si riferisce invece alla registrazione. Pertanto, nella comunicazione del primo semestre 2017, si riporteranno le fatture di acquisto registrate tra gennaio e giugno di quest'anno.
In deroga a tali criteri, gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le fatture emesse nel trimestre successivo a quello di emissione comunicheranno le fatture emesse con riferimento alla data di registrazione. Il sistema segnalerà al contribuente una anomalia, senza però alcuna conseguenza.
Bolle doganali con dati esteri
Con riferimento alla comunicazione delle bolle doganali di importazione, la risoluzione precisa che, a norma dell'articolo 25, comma 2, Dpr 633/72, le informazioni che identificano il cedente extracomunitario, compreso il Paese di residenza, devono essere riportate nei registri Iva (difformemente peraltro a quanto generalmente effettuano i software contabili). Conseguentemente questi dati (Paese estero e identificativo estero) vanno obbligatoriamente inseriti anche nella comunicazione periodica. Per il solo 2017, e in attesa che i software contabili vengano adeguati, si consente di non esporre questi dati valorizzando il campo Paese con la stringa “OO” e il campo codice con una sequenza di undici “9”.
Qualora il cliente o fornitore modifichi alcuni suoi dati anagrafici in corso di periodo (mantenendo invece lo stesso codice fiscale), è possibile riportare l'informazione più aggiornata disponibile. Se non è nota la sede della controparte, si valorizzerà il campo con “dato assente”. Se i dati riguardano una fattura semplificata (articolo 21-bis, Dpr 633/72) resta obbligatorio indicare nome, cognome o denominazione se gli identificativi fiscali non sono riportati.
Fatture cointestate
La risoluzione ricorda che non è consentito emettere fatture cointestate verso clienti soggetti passivi Iva. Nel caso invece di cointestazione di fatture a soggetti privati (B2C), la compilazione degli identificativi fiscali si effettua riportando i dati solo di un cointestatario. Per le fatture riferite ad acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'articolo 42 del Dl 331/93, occorre riportare nella comunicazione il codice natura N3 se l'operazione è non imponibile e il codice N4, qualora si tratti di operazione esente. Il codice N3 va anche indicato nel caso di esportazioni effettuate in regime del margine. Per le fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono di regimi agevolati (“regime di vantaggio” articolo 27, Dl 98/11 e “regime forfettario” Legge 190/14) si deve invece indicare il codice natura N2. Per le comunicazioni carenti o contenenti dati erronei è infine possibile avvalersi del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/97) inviando una comunicazione integrativa o rettificativa di quella già inviata, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine dell'adempimento.
Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017