Imposte

Super Ace in dichiarazione, per le società di persone slalom tra patrimoni e utili

Snc e Sas possono applicare l’aiuto rafforzato purché in contabilità ordinaria. Anche l’utile 2021 dovrebbe rientrare tra gli incrementi di capitale proprio

Il potenziamento dell’aiuto alla crescita economica (Super Ace) – introdotto dall’articolo 19, commi 2-7, del Dl 73/2021 – si applica anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in regime di contabilità ordinaria.

In assenza di specifiche regole dettate dalle norme, per la determinazione della base di calcolo della Super Ace delle società di persone si ritengono applicabili le regole già note per l’Ace “ordinaria”, previste dal Dm 3 agosto 2017.

Le modalità di calcolo

Il calcolo dell’Ace per le società di persone (in contabilità ordinaria, per natura o per opzione, dato che i soggetti “semplificati” non ne possono beneficiare) è stato profondamente modificato dalla legge di Bilancio 2017, la quale ha abrogato il previgente meccanismo semplificato che consentiva di calcolare la base Ace in misura pari all’ammontare del patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, in luogo di un calcolo analitico delle variazioni del capitale proprio.

La stessa legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) ha poi previsto che si rendono applicabili anche alle società di persone le regole dei soggetti Ires: per cui, con decorrenza dall’anno 2016, gli incrementi del capitale proprio devono essere calcolati in via analitica, tenendo conto delle componenti rilevanti e non rilevanti, nonché delle riduzioni previste dalle disposizioni antielusive ex articolo 10 del Dm 3 agosto 2017 e della sterilizzazione rappresentata dagli incrementi nelle consistenze di titoli.

Tuttavia, per semplificare i calcoli, la legge 232/2016 ha anche previsto che – in fase di passaggio alla nuova disciplina – rileva, come incremento di capitale proprio maturato al 1° gennaio 2016, la differenza complessiva fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

Le società di persone devono, quindi, assumere una base Ace di partenza pari alla differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (o dalla costituzione della società, se successiva) e a questo valore sommare gli incrementi e i decrementi analitici determinati (dal 2016) secondo le regole generali applicabili ai soggetti Ires.

Il rendimento nozionale della società di persone che eccede il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito per trasparenza ai soci, proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, o in alternativa viene trasformato in credito d’imposta da utilizzare ai fini Irap in cinque quote annuali.

L’utile dell’esercizio 2021

A queste problematiche applicative dell’Ace ordinaria si sommano, per le società di persone, quelle della Super Ace, che prevede l’applicazione del rendimento al 15% sugli incrementi di capitale proprio, nel limite di 5 milioni di euro, rilevati nel solo periodo d’imposta 2021, senza operare alcun ragguaglio (invece previsto dall’Ace ordinario) e senza considerare il limite del patrimonio netto di fine esercizio.

La questione principale attiene alla sorte dell’utile del 2021, considerato che per le società di persone l’utile dell’esercizio, al netto dei prelievi in conto utili, rileva nell’anno stesso di maturazione e non – come per le società di capitali – nel successivo esercizio di approvazione del bilancio (articolo 8, comma 3, Dm 3 agosto 2017).

Nonostante alcuni dubbi, non chiariti dalle istruzioni al modello Redditi Sp 2022 (che citano l’articolo 5 del decreto ministeriale, ma non anche l’articolo 8 relativo ai soggetti Irpef), è da ritenersi che questa regola valga anche per la Super Ace: per cui rientra tra gli incrementi di capitale proprio, che beneficiano del rendimento al 15%, anche l’utile maturato nell’esercizio 2021 (al netto dei prelievi dei soci in conto utili).

Altra particolarità delle società di persone riguarda le modalità di trasformazione della Super Ace in credito di imposta, ai fini della quale si applicano le aliquote Irpef a scaglioni (articolo 11 del Tuir) in vigore nel periodo d’imposta 2020, indipendentemente dal numero dei soci e dai rispettivi redditi complessivi.

L'ESEMPIO: UTILIZZO DELLA SUPER ACE CON BASE ACE PREGRESSA
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©