Imposte

Super Ace sulle rivalutazioni passate a conto economico

Le Entrate a Telefisco: deduzione 15% per superAce sulla quota dei valori rivalutati iscritta nel conto economico 2021

di Luca Gaiani

Deduzione 15% per super Ace sulla quota di ammortamento dei valori rivalutati iscritta nel conto economico 2021. L'importante e positivo chiarimento giunge dalle risposte fornite dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022. Se la quota di ammortamento dei maggiori importi, unita agli altri incrementi patrimoniali 2021, supera la soglia di 5 milioni, per l'eccedenza si applicherà la deduzione Ace ordinaria dell'1,3 per cento.

Riserva di rivalutazione e Ace

Buone notizie per le società che, nel bilancio al 31 dicembre 2020, hanno usufruito della rivalutazione dei beni disposta dal decreto agosto. Rispondendo a uno dei numerosi quesiti riguardanti la super-Ace del decreto Sostegni bis, l'agenzia delle Entrate conferma e chiarisce la rilevanza della riserva ai fini del calcolo dell'agevolazione.

Con la risposta a interpello 889/2021 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 dicembre 2021), l'Agenzia aveva analizzato le ricadute della rivalutazione sulla disciplina dell'Ace. La risposta aveva sottolineato che, al momento della creazione della riserva, il corrispondente incremento di patrimonio netto era da considerare irrilevante. L'articolo 5, comma 6, del Dm 3 agosto 2017 stabilisce infatti che si considerano riserve di utili non disponibili (in quanto tali da non considerare nel calcolo dell'Ace) quelle formate con utili non realmente conseguiti in base all’articolo 2433 del Codice civile perché derivanti da processi di valutazione. Nell'esercizio in cui viene meno la condizione di indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve originariamente non disponibili, purché formate dal 2011.

Realizzo dei maggiori valori

La risposta 889/2021, richiamando la circolare 21/E/2015, aveva dunque concluso per la esclusione delle riserve di rivalutazione dall'Ace, nell'anno di iscrizione in bilancio, in quanto generate da processi valutativi. Le riserve di rivalutazione possono però rientrare nell'ambito di applicazione della rivalutazione per la quota parte dei maggiori valori (e dunque degli utili originariamente derivanti dalla plusvalutazione) che viene successivamente realizzata. Il “realizzo” dei plusvalori, aveva poi chiarito (per la prima volta) la risposta 889/2021, può ritenersi avvenuto, oltre che a seguito della vendita dei beni rivalutati, per effetto del transito a conto economico dei maggiori ammortamenti stanziati sulla rivalutazione. Ciò che rileva a questi fini, aveva opportunamente concluso la risposta 889, è la (maggior) quota di ammortamento contabile e non l'importo fiscale; per i marchi rivalutati, pertanto, si dovrà considerare realizzato l'importo iscritto a bilancio, anche se deducibile solo in parte (nei limiti di un cinquantesimo).

Ammortamenti 2021 con Super-Ace

Nel corso di Telefisco 2022, è stato posto alle Entrate un quesito riguardante l'impatto delle quote di ammortamento che saranno contabilizzate nei bilanci 2021 di prossima redazione. In particolare, l'interrogativo riguardava la possibilità di considerare tali importi tra gli incrementi rilevanti per la super-Ace. L'Agenzia ha risposto in modo favorevole: la parte di riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio 2020, che diventa “realizzata” nel 2021 a seguito della imputazione di maggiori ammortamenti (o della vendita dei beni rivalutati) costituisce un incremento rilevante ai fini della super-Ace.

Questa apertura, che consentirà tra l'altro di mitigare le penalizzazioni fiscali introdotte dalla legge di bilancio per chi ha rivalutato i marchi, genera un ulteriore tax benefit del 3,6% sulla quota di ammortamento 2021 (fino a 5 milioni) e dello 0,312% (pari al 24% dell'1,3%) per le quote imputate negli anni successivi, nonché per l'ammortamento 2021 che eccede i 5 milioni.

L'importo da considerare si calcola confrontando l'ammortamento stanziato sui beni rivalutati con quello che si sarebbe generato in assenza di rivalutazione. Aspetto da considerare con particolare attenzione da parte di chi ha utilizzato il metodo della riduzione del fondo con invarianza del valore attivo su cui si applica il coefficiente tabellare.

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