Imposte

Super e iper-ammortamento alla prova delle tempistiche

di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Una volta conclusa la stagione dei bilanci, inizia quella ancora più lunga della redazione della dichiarazione, in cui quest’anno spiccano le variazioni in diminuzione collegate al super, ma soprattutto, all’iperammortamento.

La scelta del periodo

È importante comprendere quando il diritto alla deduzione si acquisisce, in quanto molte sono le condizioni che occorre verificare sul campo, a partire dalla data di entrata in funzione del bene fino al giuramento della perizia.

Va tenuto presente che una volta acquisito il diritto allo sconto fiscale, esso non si perde nel caso in cui non tutti i requisiti per la fruizione siano realizzati tempestivamente, ma ciò non toglie che si possa sbagliare la scelta sul periodo d’imposta agevolato. È quindi importante comprendere tutti i passaggi necessari.

Partendo dal presupposto che le imprese abbiano effettuato gli investimenti in beni materiali e immateriali agevolabili nel corso del 2017, è utile fornire una sorta di “vademecum” (si veda la tabella a lato) con il quale stabilire se e in quale misura lo sconto del 40% o del 150% è scomputabile nel modello Redditi 2018.

Non dovrebbero presentare particolari problemi l’individuazione dei beni materiali strumentali nuovi che godono del superammortamento al 40%, in quanto per la fruizione è necessario soltanto l’entrata in funzione dello stesso.

Elementi da valutare

Due sono tuttavia gli aspetti da tenere a mente. Il primo riguarda i beni di costo inferiore a euro 516,46, per i quali la risoluzione 145/E/2017 ha specificato che la quota di super ammortamento da dedurre in dichiarazione deve essere parametrata al costo annuo imputato in bilancio. Il secondo aspetto, invece, riguarda la riduzione della percentuale di superammortamento applicabile per gli investimenti effettuati nel 2018, rispetto al 2017, dal 40% al 30%. Unica deroga è applicabile ai beni per cui, entro il 31 dicembre 2017, è stato versato un acconto almeno del 20% del prezzo e firmato l’ordine di acquisto (o il contratto di leasing).

L’interconnessione

Quanto ai beni che godono dell’iperammortamento al 150%, per fruire dello sconto già nel 2017, oltre all’entrata in funzione occorre che il bene sia anche interconnesso con sistemi informatici interni e/o esterni. Se questi due momenti coincidono, il bene inizierà l’ammortamento maggiorato fiscale del 150% nel medesimo esercizio in cui inizia anche l’ammortamento “ordinario” fiscale. Se invece, l’interconnessione avviene nel 2018, nel 2017, anno di entrata in funzione, il cespite fruisce del superammortamento al 40% e, solo a partire 2018, dell’iper ammortamento.

La certificazione

Tuttavia, l’interconnessione ai sistemi informatici oltre che essere realizzata dal punto di vista tecnico entro il 2017 deve essere anche “certificata” dal punto di vista formale tramite una autocertificazione del rappresentante legale o attestazione di una società specializzata per i beni di valore fino a euro 500.000, ovvero attraverso una perizia giurata di un professionista. Questi documenti servono a verificare sia le caratteristiche del bene agevolabile, sia l’avvenuta interconnessione dello stesso. Al riguardo, la risoluzione 152/E/2017 ha specificato che l’onere documentale deve essere soddisfatto entro il termine di chiusura dell’esercizio in cui l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione. Ciò si riferisce non solo al caso della perizia giurata ma, si ritiene, anche all’autodichiarazione e all’attestazione, documenti ai quali quindi è opportuno aver attribuito una data certa (raccomandata postale o Pec) entro il 31 dicembre 2017.

Quanto alla perizia, invece, la risoluzione sottolinea che, per potersi avvalere dei benefici fiscali nel 2017, è necessario che entro la fine dello scorso anno la perizia completa sia stata consegnata – con data certa – all’impresa, mentre il giuramento poteva avvenire nei primi giorni del 2018.

Per i software

Infine, per poter fruire del superammortamento dei software nel 2017 è necessaria non solo l’interconnessione del bene immateriale e il rilascio della prova documentale, ma anche che le medesime condizioni si siano realizzate, entro il 2017, con riferimento ad almeno un bene iper ammortizzabile. Se infatti la perizia o le attestazioni devono certificare l’avvenuta interconnessione del bene materiale, senza di essa non ci sarebbe la prova che ciò sia avvenuto e quindi senza l’interconnessione del cespite che gode del 150% neppure il software può fruire del bonus del 40%.

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