Imposte

Super e iperammortamento, il passaggio da acquisto a leasing non fa perdere il bonus

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di Michele Brusaterra


Il cambiamento da acquisizione «in contanti» ad acquisizione in leasing non fa venire meno il super e l’iper ammortamento, ma a precise condizioni.

Per il 2018 vengono riproposte le agevolazioni, ma escono dal super ammortamento i mezzi di trasporto, anche se utilizzati come beni strumentali o per uso pubblico.

Partendo dalla attuale bozza di legge di Bilancio per il 2018, è certamente da accogliere con favore la proroga delle agevolazioni note come super ammortamento e iper ammortamento. Sul fronte temporale, non solo viene prevista l’agevolazione per tutti i beni acquisiti nel corso del prossimo anno, ma anche per quelli effettuati fino al 30 giugno 2019, per il super ammortamento, e, addirittura, fino al 31 dicembre 2019 per l’iper ammortamento. Naturalmente per accedere al 2019 è necessario rispettare le già note condizioni che prevedono la presenza di un ordine accettato dal venditore del bene e il pagamento di almeno il 20 per cento del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2018.

Per il super ammortamento, però, vi sono due penalizzazioni: la maggiorazione del costo fiscale scende dal 40 al 30 per cento; inoltre escono dai beni agevolabili, dopo una prima stretta già subita nel 2017, sia i veicoli e gli altri mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa sia quelli utilizzati a uso pubblico.

Proprio in tema di super e iper ammortamento, sono stati forniti, dall’agenzia delle Entrate, ulteriori chiarimenti con la risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017.

In questo documento è stato ritenuto valido il comportamento del soggetto che ha deciso di usufruire, per l’acquisizione del bene super o iper ammortizzabile, dell’intervento di una società di leasing solamente spirato il termine del 31 dicembre 2017, anche se entro tale data non risulti essere stato sottoscritto il relativo contratto di leasing e nemmeno pagato un maxicanone in misura pari almeno al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore, come previsto dalla circolare n. 4/E/2017 dell’agenzia delle Entrate. Il contribuente, però, è in possesso, sempre al 31 dicembre, dell’ordine di acquisto accettato dal venditore del bene e il pagamento di almeno il 20 per cento del costo.

In tale caso, chiarisce l’agenzia delle Entrate, il fatto che entro il 31 dicembre 2017 l’investitore risulti avere sia l’ordine accettato dal venditore, sia il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione del bene, ma che solo successivamente al 31 dicembre egli decida di cambiare modalità di acquisizione, non preclude l’accesso alle predette agevolazioni, ma a precise condizioni.

Il cessionario, infatti, deve assumere uno dei seguenti due atteggiamenti: compensare l’acconto versato al fornitore, di almeno il 20 per cento, con il maxicanone iniziale che deve essere corrisposto alla società di leasing. In tal caso è rispettato il disposto normativo che prevede comunque il versamento di tale acconto entro il 31 dicembre 2017.

La seconda ipotesi accettata è che all’atto della stipula del contratto di leasing, nel 2018, il fornitore del bene restituisca l’acconto all’investitore. In questo caso, però, affinché possa trovare applicazione la cosiddetta proroga, l’investitore in sede di restituzione dell’acconto deve contestualmente corrispondere alla società di leasing un maxicanone di importo non inferiore all’acconto stesso, mentre nel contratto di leasing dovrà essere inserito il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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