Adempimenti

Super o ordinaria, per l’Ace doppio quadro nei modelli

Il tetto dei cinque milioni nella Super Ace è sulla variazione netta di capitali

di Luca Gaiani

Nel calcolo Ace 2021, i decrementi e le riduzioni antielusive dell’anno si sottraggono prioritariamente dalle ricapitalizzazioni soggette ad aliquota maggiorata. Il chiarimento, reso dall’agenzia delle Entrate il 27 gennaio scorso durante Telefisco 2022, è confermato dalle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi. La struttura del modello prevede peraltro l’applicazione del tetto di 5 milioni alla variazione “netta” di capitale, cioè all’importo che risulta dopo riduzioni e sterilizzazioni, le quali finiscono per colpire innanzitutto l’eccedenza sopra soglia che sarebbe slittata nell’Ace ordinaria. Ciò rende l’interpretazione ministeriale meno penalizzante.

Ragguaglio temporale
in cerca di certezze

Il modello Redditi 2022 prevede lo “sdoppiamento” dei campi dedicati all’agevolazione Ace: RS112A dedicato alla super-Ace 15% (nel limite di 5 milioni) e RS113 per l’agevolazione ordinaria. Nel primo riquadro vanno riportati gli incrementi lordi 2021 e, a seguire, i decrementi dell’anno (distribuzione di riserve) e le riduzioni e le sterilizzazioni del medesimo esercizio. Le istruzioni recepiscono la risposta di Telefisco secondo cui la deroga al ragguaglio temporale prevista dal comma 2 dell’articolo 19 del Dl 73/2021 non si estende ai versamenti dei soci che scivolano nell’Ace ordinaria per effetto del superamento della soglia di 5 milioni.

La legge e le istruzioni non pongono vincoli, in presenza sia di accantonamento di utili che di versamenti dei soci, di ammontare complessivamente sopra soglia, circa la scelta del canestro dal quale “prelevare” le poste chiamate a formare la base della super-Ace. Nell’esempio a margine si può notare come la società possa legittimamente considerare, negli incrementi 2021 che generano super-Ace, innanzitutto i versamenti dei soci (3 milioni, non ragguagliati), “prelevando” dall’accantonamento dell’utile a riserva che mai viene ragguagliato) tutta l’eccedenza oltre la soglia di 5 milioni (pari a 2,5 milioni, cifra calcolata dopo aver sottratto dagli incrementi lordi di 9 milioni i decrementi dell’anno, pari a 1,5 milioni). In questo modo, pur in presenza di importi oltre il descritto limite di 5 milioni, nessun ragguaglio deve essere effettuato.

I decrementi di patrimonio e le riduzioni e sterilizzazioni da riportare “prioritariamente” nel quadro della super-Ace (RS112A campi 2 e 3) sono (stando alla risposta di Telefisco e alle istruzioni al modello) solo quelle verificatesi nel 2021. Le riduzioni realizzate tra 2011 e 2020, pertanto, restano ancorate agli incrementi lordi dello stesso periodo senza impattare sulla super-Ace (come indicato nell’esempio nel box).

Soglia di 5 milioni
sulla variazione netta

Sempre in base al modello 2022, il tetto di 5 milioni per la super-Ace agisce sul rigo «differenza» (RS112A, campo 4), cioè dopo aver sottratto dagli incrementi lordi del 2021 i decrementi e le sterilizzazioni del medesimo anno. Questo fa sì, matematicamente, che, in presenza di incrementi lordi superiori a 5 milioni, le riduzioni colpiscono per prima l’eccedenza, il cui importo, in assenza di riduzioni, avrebbe generato Ace ordinaria. Il che rende l’interpretazione ministeriale meno penalizzante e comunque coerente con un criterio di correlazione. Tornando all’esempio a margine, gli incrementi vengono abbattuti da 9 a 7,5 milioni: la riduzione di 1,5 milioni, pertanto, fa scendere l’importo trasferito all’Ace ordinaria (eccedenza sulla soglia) da 4 milioni (pari a 9 – 5) a 2,5 milioni, restando invece invariata la variazione soggetta al 15% (5 milioni).

L’impatto della soglia solo sugli incrementi netti rende problematico determinare la quota dei versamenti soci che, transitando all’Ace ordinaria, subisce ancora il ragguaglio ai giorni. Ad esempio, versamenti 2021 pari a 6 milioni, con decrementi antielusivi 2021 di 1 milione: si resta dentro ai 5 milioni e, apparentemente, nessuna correzione temporale deve effettuarsi. Una conferma ufficiale è auspicabile.

Le istruzioni ai modelli evidenziano il chiarimento di Telefisco secondo cui la deduzione da super-Ace si somma a quella dell’1,3% (per la quale opera ancora il limite del patrimonio netto) e si utilizza secondo le regole ordinarie (con possibile rinvio a nuovo o trasferimento al consolidato). La base della super-Ace varrà inoltre anche per il calcolo cumulativo del prossimo esercizio.

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