Imposte

Superbonus, Ape eseguita anche da un certificatore ma solo l’iscritto all’Albo può asseverare

Attenzione alla validità del titolo di chi produce l’attestazione energetica. Alla fine dell’intervento su un condominio occorre anche l’Ape delle unità

di Luca Rollino

La fruizione del superbonus 110% per interventi volti all'incremento dell'efficienza energetica è vincolata al raggiungimento del duplice salto di classe energetica, da garantirsi anche qualora l'immobile sia soggetto a vincoli urbanistici o architettonici. Questo requisito deve essere dimostrato ricorrendo all'attestato di prestazione energetica “convenzionale”, ovvero un Ape. riferito a tutte le unità immobiliari facenti parte del fabbricato, introdotto appositamente per l'accesso alle detrazioni energetiche del 110% e del 75. La verifica va, quindi, fatta considerando l'edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del superbonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio, e non anche dalle singole unità immobiliari. In caso di intervento sull'involucro dell'edificio, i singoli appartamenti dovranno però essere dotati di Ape “ordinario” (riferito alla singola unità e non all'intero edificio) al termine dei lavori: tale documento è specificatamente richiesto in caso di controllo da parte degli enti preposti.

Il comma 3 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce che l'Ape convenzionale deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. La circolare 30/E dell'agenzia delle Entrate ha chiarito che l'attestato di prestazione energetica “convenzionale” può essere prodotto anche da un certificatore energetico che non sia un tecnico abilitato. La produzione dell'Ape. non richiede quindi come estensore un «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali»: può essere affidata a un certificatore accreditato in base al Dpr 75/2013, ma non iscritto ad alcun ordine professionale. In questo caso l'Ape sarebbe valido anche se prodotto da un professionista diventato certificatore in seguito alla frequenza di un corso di formazione e al superamento di un esame abilitante. In tal caso però vi è una ulteriore avvertenza: corso ed esame possono essere validi su tutto il territorio nazionale, ma potrebbero anche essere specifici solo per una singola Regione. Se non ci si affida ad un tecnico abilitato, si dovrà quindi verificare la competenza territoriale del certificatore, che dovrà essere abilitato per operare nella Regione in cui si trova l'edificio che si appresta ad analizzare. Questi dubbi non possono sorgere però per le asseverazioni finali, che in base al decreto asseverazioni del 6 agosto 2020, richiedono obbligatoriamente la figura del tecnico abilitato iscritto ad Ordini o Collegi professionali.

In caso di interventi realizzati in un condominio composto da più edifici o in un supercondominio, asserviti da un'unica centrale termica, la verifica del miglioramento di due classi energetiche deve essere effettuata per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l'intervento. Nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni di un supercondominio, si andrà a verificare il doppio passaggio di classe, rispettivamente, per l'intero condominio o per il supercondominio. Qualora però il duplice passaggio di classe sia possibile solo per alcuni edifici facenti parte di un più ampio condominio, e solo attraverso ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all'interno degli edifici interessati dal più esteso intervento di ristrutturazione importante di (almeno) II livello. Per i condòmini dei fabbricati oggetto di sola riqualificazione energetica impiantistica resta però la facoltà di accedere alle detrazioni con aliquota “ordinaria”. Infine, la circolare 30/E dell'Agenzia specifica che anche nel caso di demolizione e ricostruzione di immobili, e fruizione del superbonus energetico, così come previsto da comma 3 dell'articolo 119 del Dl Rilancio, è necessario dimostrare il duplice salto di classe tramite Ape ante e post. Si ricorda che in tale caso è possibile intervenire su un immobile non residenziale, purché il progetto preveda un edificio residenziale come situazione finale.

L’impianto di riscaldamento necessario per il bonus

La fruizione di ecobonus e super ecobonus è vincolata alla presenza di un impianto di riscaldamento nell’edificio esistente. Solo gli immobili con impianto di riscaldamento possono accedere alle detrazioni volte a incrementare l’efficienza energetica degli edifici. In tale ottica, la recente estensione della definizione di impianto ha ampliato enormemente la possibilità di accedere agli incentivi.

Nei fatti, è considerato impianto ogni sistema volto a riscaldare un ambiente, indipendentemente dal vettore energetico o dalla tecnologia impiegata. In base all’articolo 2 del Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 48/2020, è impianto termico un «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione». Non sono però considerati impianto i sistemi dedicati solo alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale).

Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 (data di entrata in vigore del Dlgs 48/2020) si possono considerare come impianto le stufe a legna o a pellet, senza alcuna preoccupazione in merito alla potenza delle medesime. Allo stesso modo, è considerato impianto per un edificio unifamiliare anche il solo sistema basato su pompe di calore “aria-aria”: qualora lo si sostituisca con un impianto basato su tecnologia a pompa di calore, si può accedere al superbonus 110%, in quanto questo si configura come intervento trainante. La circolare 30/E per individuare gli impianti presenti prima dell'intervento fa riferimento ai sistemi documentabili attraverso il libretto di impianto per la climatizzazione di cui al Dm 10 febbraio 2014. Diventa quindi rilevante poter fornire, in caso di controllo successivo, il libretto d’impianto, in grado di testimoniare l’intera storia dell’impianto asservito all’edificio oggetto di intervento. Il libretto aggiornato documenta l’effettiva presenza iniziale di un sistema dedicato al riscaldamento degli ambienti. Fa eccezione l’edificio collabente per il quale in assenza del libretto potrebbe essere sufficiente anche provare l’esistenza di un impianto non funzionante

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