Imposte

Superbonus, nel cappotto il poliuretano va rivestito contro il pericolo di incendio

Le norme sono articolate e prestano particolare attenzione agli edifici più alti di 12 metri

di Luca Rollino e Lidia Tulipano

Il terribile incendio che ha devastato un edificio residenziale a Milano ha generato una notevole preoccupazione in merito alla sicurezza degli edifici in cui viviamo, compresi quelli di recente costruzione. Per quanti sono alle prese con lavori di riqualificazione energetica che interessano la facciata dell’edificio (ad esempio la realizzazione di un “cappotto” termico, una delle soluzioni previste nell’ambito del superbonus) il livello di apprensione è subito cresciuto: ci si è posti il problema del rischio connesso alla realizzazione di questo genere di sistema tecnologico.

Le norme antincendio

La legislazione italiana in materia, che ha subito una importante evoluzione nel tempo sino a giungere al moderno approccio prestazionale previsto dal Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), prevede una suddivisione dei casi interessati dal rischio incendio (le cosiddette attività antincendio): per ciascuno è previsto un processo progettuale ben preciso, in funzione di quelle che sono le criticità connesse. Il corpus legislativo è molto articolato e complesso ma volendo semplificare si possono individuare alcuni capisaldi. Il primo obiettivo è limitare il rischio innesco, ovvero che un incendio possa in qualche modo generarsi. Poi, si deve poter operare per spegnere quanto prima un eventuale principio di incendio, evitandone la propagazione e avvisando attraverso allarmi sonori o luminosi gli occupanti. Questi devono poter fuggire attraverso vie di fuga sicure e protette, che per un periodo di tempo preciso (funzione del tipo di edificio considerato e delle attività in esso svolte) non devono essere invase da fumo, fiamme e calore. L’incendio può essere contenuto attraverso sistemi impiantistici, consentendo poi l’accesso dei Vigili del fuoco, il cui operato viene supportato il più possibile con accorgimenti progettuali edilizi, strutturali e impiantistici.

Le reazioni al fuoco

Nell’ambito della legislazione antincendio, la reazione al fuoco di un materiale edile o di un sistema tecnologico (quale appunto il “cappotto” termico) rappresenta solo uno degli elementi messi in campo per ridurre il rischio di danno alle persone o alle cose. La reazione al fuoco, che rappresenta il comportamento in presenza di un incendio o di un innesco, consente una suddivisione degli elementi tecnologici in funzione dell’essere più o meno incombustibili, e, in caso di combustione, in funzione del rilascio di sostanze tossiche o di gocce di materiale incandescente. La classificazione può essere fatta per il singolo materiale o, come nel caso del “cappotto” termico, per il sistema nel suo complesso: materiali isolanti non incombustibili (poliuretano o polestirene), opportunamente protetti da appositi rivestimenti (come può essere anche il semplice intonaco cementizio o rivestimenti in laterizio) hanno una reazione al fuoco adeguata a evitare la propagazione dell’incendio e a consentire l’esodo in tempi rapidi.

Edifici sopra i 12 metri

Tra gli interventi di riqualificazione energetica incentivati dal superbonus, la realizzazione dei “cappotti” termici è soggetta a precise indicazioni da parte della legislazione vigente (da gennaio 2019) in materia antincendio in caso di realizzazione di un nuovo edificio o di rifacimento della facciata per oltre il 50 per cento. Questo per edifici civili aventi altezza antincendio superiore a 12 metri (l’altezza antincendio è l’altezza massima tra strada di accesso e punto più alto da cui si può scappare dal fabbricato). Al di sotto vi sono raccomandazioni non direttamente cogenti, ma che è utile seguire per garantire la sicurezza degli occupanti e limitare il rischio di danno ai beni. Se rispettate, prescrizioni e indicazioni legislative sono sufficienti a garantire la sicurezza.

In ambito condominiale vi sarà la novità (obbligatoria dopo sei mesi dalla fine dello stato di emergenza Covid) dell’obbligo del piano per la gestione della sicurezza antincendio (Gsa): così come nei luoghi di lavoro, è infatti necessario formare e informare gli occupanti per prevenire il panico e il corretto funzionamento dei sistemi tecnologici preposti a garantire la sicurezza.

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