Superbonus, nella cessione del credito il valore nominale della detrazione non vincola le parti
Differenze tra cessione e sconto in fattura nella modalità di gestione del bonus 110%
Cessione del credito e sconto in fattura fanno da volano alle detrazioni di imposta sui lavori edili, agendo positivamente sul fronte dell’anticipazione degli effetti finanziari e sulla appetibilità delle agevolazioni, soprattutto per i soggetti cosiddetti incapienti (contribuenti con imposta lorda minore della detrazione di imposta). Ma attenzione alla verifica dei presupposti e alle formalità da seguire perché la responsabilità rimane in capo al beneficiario della detrazione.
L’articolo 121 del decreto legge 34/2020 ha disposto che i soggetti (persone fisiche, imprese) che sostengono, negli anni 2020 e 2021 (e nell’anno 2022 ma solo per le spese per gli interventi da superbonus individuati dall’articolo 119 del Dl 34/2020), spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
È bene evidenziare che nel caso di sconto in fattura il credito di imposta deve essere pari allo sconto applicato con una equivalenza obbligata tra sconto applicato e credito acquisito (punto 3.3 del provvedimento Entrate 283847/20, n. e circolare 24/E/20, al paragrafo 7).
Questo vincolo comporta per il fornitore la necessità di prevedere margini adeguati (già in fase di offerta) per far fronte ai maggiori oneri relativi alla gestione del credito (anche il fornitore infatti dovrà a sua volta cedere il credito per non incorrere in squilibri di cassa).
Nella cessione del credito invece la cessione potrà essere effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale anche ad un prezzo più basso rispetto al valore nominale della detrazione medesima.
Ad esempio, per un intervento da Superbonus con una spesa di 100 la detrazione ammessa di 110% potrebbe anche esser ceduta a un prezzo di 90 (o anche a un valore intermedio o inferiore).
Si riportano di seguito gli interventi per cui si può beneficiare dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito:
a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate);
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;e) eliminazione barriere architettoniche (possibilità concessa in via interpretativa dall’agenzia delle Entrate).
L’acquirente del credito (o chi applica lo sconto in fattura) potrà alternativamente:
- utilizzare il credito d’imposta in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, avendo riguardo a mantenere la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dall’originario avente diritto;
- monetizzare il credito d’imposta cedendolo a terzi.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno viene perduta in quanto non potrà essere usufruita negli anni successivi, e neppure potrà essere richiesta a rimborso. Se in caso di verifica sia accertata l’insussistenza (totale o parziale) dei presupposti che danno diritto alla detrazione, solo il beneficiario della detrazione (quindi il contribuente) sarà tenuto a restituire un importo pari alla detrazione fruita maggiorato di interessi di mora (ex articolo 20, Dpr 602/1973) e sanzioni (30% ex articolo 13, Dlgs 472/1997).
La responsabilità (in solido) si estende al fornitore che ha applicato lo sconto e/o ai cessionari in caso di concorso nella violazione. L’esercizio delle opzioni si effettua in via telematica, anche avvalendosi di Caf e dottori commercialisti e va effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.