Superbonus, detrazione al 110% per tutte le opere antisismiche
Il 110% per gli interventi di prevenzione sismica, conosciuto come sismabonus, è il potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti dal 2017 (dal 50 all’85% 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare), per la messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente. Il potenziamento riguarda l’innalzamento sino al 110% delle percentuali di detrazione già previste e solo per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 30 giugno 2022 con possibilità, per i condomìni, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento.
Gli interventi di prevenzione sismica devono essere eseguiti sulle parti strutturali degli edifici unifamiliari o plurifamiliari, ovvero in condomini.
Il 110% vale, poi, anche per il sismabonus acquisti. Si tratta dell’applicazione della detrazione del 110% di 96.000 euro, per le persone fisiche che acquistano dal costruttore, entro il 30 giugno 2022 ed entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, unità immobiliari residenziali realizzate a seguito di una preventiva demolizione e con miglioramento sismico rispetto all’edificio preesistente.
Per fruire del “sismabonus acquisti” è necessario che il titolo abilitativo dell’intervento sia stato rilasciato non prima del 1° gennaio 2017. L’agevolazione si applica anche per gli importi versati a titolo di acconto, purché il preliminare di vendita sia registrato e siano ultimati i lavori riguardanti l’intero edificio. In generale, l’immobile su cui si applica il sismabonus deve essere situato in uno dei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 (mappa sismica del territorio nazionale, viene espressamente esclusa la sola zona 4). Qualora la normativa specifica regionale individui una diversa mappa sismica del territorio regionale (ad esempio, zona 3, invece di 4) prevale la mappa individuata dalla normativa regionale.
Oltre ai condomìni, beneficiari del sismabonus del 110% sono - tra gli altri - le persone fisiche con riferimento ad interventi su singole unità immobiliari a destinazione residenziale o ad interi fabbricati con al massimo quattro unità distintamente accatastate appartenenti a un unico proprietario o in comproprietà.
Per accedere al sismabonus occorre depositare, insieme al titolo edilizio abilitativo dei lavori antisismici, l’asseverazione del tecnico abilitato, relativa alla classe di rischio sismico precedente all’intervento e a quella raggiungibile a fine lavori, utilizzando il modello B allegato al Dm 329/2020 e depositato, a cura dell’impresa di costruzioni, contestualmente alla richiesta del titolo edilizio abilitativo dell’intervento (Scia e/o permesso di costruire) o, successivamente, ma prima dell’inizio dei lavori. Innanzitutto è necessario ottenere l’asseverazione da parte di tecnici abilitati. In particolare: l’asseverazione è rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza (modello B1 e B2 allegato al Dm 329/2020), che dovranno attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Gli importi di spesa ammessi sono pari a:
● 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente;
● 96.000 euro, nel caso di acquisto delle “unità immobiliari antisismiche”;
● 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni in condominio.
Ai fini del calcolo del limite di spesa per gli interventi antisismici condominiali, nel numero delle unità immobiliari vanno considerate anche le pertinenze autonomamente accatastate (ad esempio, 5 abitazioni e 3 pertinenze = 8 unità complessive).