Imposte

Superbonus, distinti in F24 sconti in fattura e cessioni con opzioni dal 1° novembre

La risoluzione 71/E istituisce due nuovi codici tributo. Distinzione necessaria perché i crediti da sconti e cessioni comunicati entro il 31 ottobre 2022 possono essere usati su dieci rate annuali

di Giovanni Parente

Il superbonus distingue in F24 le cessioni e gli sconti in fattura con opzioni dal 1° novembre 2022 da quelle fino al 31 ottobre 2022, per cui è stata prevista la chance di utilizzo in dieci rate annuali. L’agenzia delle Entrate “adegua” i codici tributo alla nuova disciplina introdotta dal decreto Aiuti quater (articolo 9, comma 4, del Dl 176/2022), che consente per i crediti d’imposta derivanti da cessione o sconto in fattura con opzioni comunicate entro il 31 ottobre 2022 e ancora non spesi un utilizzo «in dieci rate annuali di pari importo previa comunicazione trasmessa telematicamente all’Agenzia direttamente dal fornitore o cessionario o da un intermediario abilitato». Mentre la parte di bonus non spesa nell’anno non può essere né riportata in avanti né chiesta a rimborso.

Di fatto, il 31 ottobre segna uno spartiacque temporale per l’utilizzo più esteso dei crediti. Per questo la risoluzione 71/E/2022 crea due nuovi codici tributo per distinguerli da quelli con opzioni successive:

«7708» relativo alla cessione del credito da superbonus con opzioni dal 1° novembre 2022;

«7718» relativo allo sconto in fattura da superbonus con opzioni dal 1° novembre 2022.

I codici già esistenti

I nuovi codici tributo istituiti vanno quindi utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del superbonus comunicate alle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022. Mentre i codici tributo istituiti con le risoluzioni 83/E/2020 e 12/E/2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

L’anno di riferimento

Nella compilazione del modello F24 - ricorda la risoluzione 71/E/2022 - va indicato nel campo «anno di riferimento» l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato «AAAA». Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento «2023»; mentre per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento «2024» e così a seguire.

I controlli automatizzati

La risoluzione 71/E/2022 ricorda anche che «in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia».

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