Superbonus, due metodi per dividere le spese professionali comuni a diversi interventi
Chiarimenti dell’agenzia delle Entrate in materia di prestazioni di servizi, sismabonus acquisti e categoria A/1
Imputazione pro quota, basata sul costo sostenuto. Anche se non esiste un criterio unico per dividere le spese professionali comuni a più interventi agevolati dal 110%, l’agenzia delle Entrate suggerisce di adottare questo metodo, in una risposta alla stampa specializzata che analizza alcuni casi pratici legati al superbonus.
La situazione è frequente, in presenza di più lavori che fruiscono del 110%, sia trainanti che trainati. Come dividere le spese comuni a tutti gli interventi? Pensiamo alle spese che riguardano il rilascio delle attestazioni, le asseverazioni e il visto di conformità, oltre che le spese di progettazione.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che le spese per prestazioni professionali connesse agli interventi, alla redazione dell’Ape e alle asseverazioni tecniche «sono ammesse in detrazione secondo i valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016». Dopodiché, la ripartizione delle spese professionali sostenute può avvenire in diversi modi:
1) è possibile che le spese professionali siano già suddivise in singole fatture, «riferibili ad ogni intervento agevolato con il proprio massimale di spesa»: in questo caso basta seguire il riparto;
2) quando le spese professionali sono indistinte, si potrà effettuare una ripartizione «sulla base di criteri oggettivi quale, ad esempio, in proporzione al costo sostenuto in relazione a ciascuna tipologia di intervento». Insomma, una suddivisione pro quota, da accompagnare all’emissione di una singola fattura.
Non è il solo chiarimento.
Edifici con unico proprietario
L’Agenzia spiega come comportarsi nel caso di edifici posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in comproprietà) costituiti da due a quattro unità immobiliari:
1) viene chiarito che il limite di spesa si calcola facendo riferimento al numero di unità immobiliari dell’edificio, come per i condomìni, anche in caso di comproprietà: ad esempio, per lavori su parti comuni in un edificio di quattro appartamenti posseduto da tre comproprietari, si hanno quattro limiti di spesa;
2) come prevedibile, si afferma che sono agevolate solo le spese sostenute su questo tipo di edificio dal 1° gennaio 2021 (evidentemente, anche per lavori iniziati in precedenza);
3) viene ribadito che nel conto delle unità non vanno incluse le pertinenze autonomamente accatastate;
4) viene confermato che anche negli edifici di un unico proprietario deve esserci prevalenza di superficie residenziale, se si vogliono agevolare anche i lavori riferibili alle parti comuni su unità non abitative.
Unità trasformate in A/1
Le Entrate affrontano anche un caso più unico che raro: quello in cui l’unità oggetto dell’intervento, a seguito dell’aggiornamento catastale di fine lavori, si venga a trovare iscritta in una delle categorie vietate A/1, A/8 o A/9. In questa ipotesi - dice il Fisco - il 110% è precluso. Lo stesso principio vale anche in caso di cambio d’uso (ad esempio, da C/2 ad A/8).
Sismabonus acquisti
In tema di sismabonus l’Agenzia afferma che se l’agevolazione viene sfruttata da chi acquista un immobile demolito e ricostruito da un’impresa (cosiddetto sismabonus acquisti), l’impresa non può utilizzare - per gli stessi lavori - il sismabonus sugli interventi eseguiti.