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Superbonus e ampliamenti, la guida ai casi che portano alla detrazione

Presenza di una demolizione e tipologia di intervento sono decisivi per il 110%

ADOBESTOCK

di Giuseppe Latour

Non agevolati quando non c’è demolizione con ricostruzione. Agevolati di regola quando, invece, la demolizione c’è, ma con una serie di distinzioni: andrà, infatti, tenuto separato il caso del sismabonus (agevolato) da quello dell’ecobonus (non agevolato). Senza dimenticare che, in generale, esistono delle distinzioni basate sul momento in cui sono stati effettuati i lavori. Tutte queste ipotesi si riferiscono agli ampliamenti di edifici. Si tratta di interventi per i quali negli anni si sono moltiplicate le interpretazioni delle Entrate: su tutte queste fa il punto la circolare 7/E.

Ristrutturazione con demolizione

Partiamo proprio dalle regole generali in materia di detrazioni, chiedendoci cosa avviene nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, effettuata fino al 16 luglio 2020. In questi casi la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica).

La conseguenza è che - spiega l’Agenzia - «in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione». Quindi, gli ampliamenti non possono essere portati in detrazione.

Le nuove regole dal 17 luglio 2020

Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020 le cose cambiano, perché sono arrivate le modifiche apportate dall’articolo 10, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto legge n. 76 del 2020, che hanno cambiato le definizioni del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001).

In questo modo, rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia anche «gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico».

Inoltre, l’intervento può prevedere «nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana».

Per quanto riguarda gli immobili sotto tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure quelli collocati nei centri storici e nelle zone di particolare pregio storico e architettonico, «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».

Quando non c’è demolizione

C’è, poi, il caso in cui la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente ma con il suo ampliamento. In quel caso, «la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione».

In questa situazione, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, deve essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, «rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi».

Il box pertinenziale

C’è, però, un’importante eccezione. In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento, «a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto».

Cosa avviene per il superbonus

Queste regole, a questo punto, possono essere calate nel contesto del superbonus. Qualora l’intervento avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento, la detrazione spetterà «solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione».

Solo per i lavori svolti a partire dal 17 luglio 2020 le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione, «sono ammesse al superbonus con riferimento ai soli interventi antisismici». Il superbonus, invece, «non si applica alle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico riguardanti la parte eccedente il volume ante-operam». A chiarirlo è stato il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici del 2 febbraio 2021, n. 1156.