Controlli e liti

Superbonus edilizi e vincoli antiriciclaggio, far prevalere la cautela

Norma non chiara ma è preferibile per i professionisti avviare l’adeguata verifica della clientela

di Antonio Iorio

I nuovi adempimenti introdotti per prevenire le frodi nella fruizione del bonus 110% suggeriscono, salvo non intervengano chiarimenti ufficiali in senso contrario, l’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio anche da parte dei professionisti. Vediamo perché.

In base al decreto legge 157/2021, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia delle entrate, non procedono all’acquisizione del credito d’imposta del 110% in tutti i casi in cui ricorrano elementi di sospetto da segnalare all’Uif (Unità informazione finanziaria).

Non è chiaro chi siano i soggetti tenuti al nuovo adempimento. La norma fa generico rinvio all’articolo 3 del decreto legislativo 231/2007 sugli obblighi antiriciclaggio, che include sia gli intermediari finanziari (banche, società di investimento, poste, ecc.), sia i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, revisori, ecc.).

Se si interpreta la nuova norma in modo sistematico, sembrerebbero tenuti agli obblighi antiriciclaggio sia gli intermediari finanziari (che acquisiscono il credito d’imposta), sia i professionisti (che appongono il visto di conformità e si occupano dell’invio telematico dell’istanza).

Se, invece, la norma la si interpreta alla lettera, a essere chiamati in causa sembrerebbero i soli intermediari finanziari, dato che si parla di «non acquisizione del credito» in presenza di elementi di sospetto (i professionisti sono estranei a tale operazione).

Niente si dice, in relazione agli obblighi antiriciclaggio circa le attività proprie dei professionisti, ovvero il visto di conformità e l’invio telematico dell’istanza. A ciò si aggiunga che per prestazioni similari, ancorché non coincidenti, secondo le linee guida del Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), il visto di conformità su dichiarazioni fiscali rappresenta una prestazione a rischio non significativo, tanto da ritenere esaustiva, ai fini dell’adeguata verifica antiriciclaggio, la copia del solo documento di identità del cliente. Inoltre, il solo invio della trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali è un’operazione esonerata dall’adeguata verifica della clientela.

Cosa fare, allora? In attesa di auspicati chiarimenti e dell’aggiornamento delle linee guida del Cndcec, è preferibile che i professionisti contabili alle prese con le pratiche del 110% effettuino comunque gli adempimenti antiriciclaggio. E questo per mettersi al riparo di fronte a eventuali segnalazioni degli intermediari finanziari, che, valutato sospetto un credito d’imposta, ne informino l’Uif. A quel punto è verosimile che al professionista che ha apposto il visto di conformità venga chiesto dall’Uif il perché non abbia ravvisato alcun sospetto. Ci possono essere varie ragioni dell’omessa segnalazione da parte del professionista: per esempio, non avere determinate informazioni possedute, invece, dall’intermediario. Se, però, tali motivazioni non fossero ritenute valide, gli ispettori potrebbero contestare al professionista l’inadempimento, con applicazioni delle sanzioni (si veda la scheda).

Inoltre, poiché di solito il professionista che invia l’istanza è anche quello che appone il visto, potrebbe essere irrilevante addurre a propri discolpa il fatto che l’invio della comunicazione di per sé non prevede specifici adempimenti antiriciclaggio.

LE VIOLAZIONI E LE SANZIONI
Violazione delle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela
Omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro

Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni sull'adeguata verifica
La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto di:
a) intensità e grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, allìincompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) grado di collaborazione con le autorità;
c) rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) reiterazione e diffusione dei comportamenti.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 o a 50.000 euro

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Omessa effettuazione segnalazione operazioni sospette.

Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro


Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto di:
a) intensità e grado dell'elemento soggettivo, con riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione a carenza, incompletezza o non adeguata diffusione di procedure di controllo interno;
b) grado di collaborazione con le autorità;
c) rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, con riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente;
d) reiterazione e diffusione dei comportamenti.

Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro

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