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Superbonus impraticabile per il fotovoltaico negli edifici di nuova costruzione

Nonostante l’apertura della norma di legge, confermata a suo tempo dall’interpello 488/2021, resta impossibile gestire l’agevolazione a livello tecnico negli immobili di nuova edificazione

di Lorenzo Pegorin

Secondo l’articolo 119, comma 5, del Dl 34/2020 il superbonus 110% spetta per gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica anche sugli edifici di nuova costruzione.
Tale circostanza è stata confermata dall’agenzia delle Entrate con la risposta n. 488 del 20 luglio 2021 la quale, ha, in qualche modo risvegliato l’attenzione su una questione di fatto rimasta sempre un po’ ai margini, visto che solitamente sugli interventi di nuova costruzione non spettano bonus fiscali, tanto meno il 110 per cento.

Nella risposta l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di ribadire che l’istallazione dell’impianto fotovoltaico su edifici di nuova costruzione può beneficiare del Superbonus 110%, a condizione che essa sia eseguita:

1) congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi all’agevolazione;

2) prima dell’accatastamento dell’edificio.

In ogni caso, poi, anche qui le date delle spese sostenute per l’intervento trainato dovranno essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

È quindi chiaro che per le Entrate valgono, di fatto, le regole applicabili in caso di interventi di manutenzione/ristrutturazione.

Ma è nella pratica delle cose che nascono i problemi. In primo luogo, va risolto il dubbio in relazione a quale intervento trainante può essere agganciata l’operazione.

La prima teorica possibilità sarebbe quella di farsi trainare da un intervento per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento; ipotesi, questa da scartare in partenza, in quanto – vertendo nell’ipotesi di nuova costruzione – non vi potrà mai essere sostituzione di un impianto esistente.

La seconda possibilità potrebbe essere quella riguardante l’adozione di misure antisismiche, ma anche qui la nuova costruzione è incompatibile con la misura agevolativa in esame.

L’unica soluzione percorribile rimane quella legata al cappotto termico. Ma qui è la stessa risposta 488/2021 che afferma che ai fini del 110% devono essere sempre redatti gli Ape convenzionali sia nella situazione ante intervento, sia in quella post intervento. In altre parole la risposta conferma che è necessario garantire e certificare il doppio passaggio di classe energetica.

L’unica soluzione percorribile cercando di interpretare la parte finale dell’interpello potrebbe, in effetti essere solo quella di “lavorare” sulla classe A4 (classe massima dove non serve miglioramento), ma anche questa soluzione parrebbe nei fatti assolutamente paradossale e nondimeno colpevolmente limitante. In questo contesto appare dunque difficile se non improponibile anche asseverare all’Enea una tal pratica, atteso che ad oggi il sistema non è attrezzato per ricevere una asseverazione di questo tenore.

Impossibile poi sarebbe pretendere un visto di conformità sull’operazione, considerata l’assenza di documentazione necessaria alla sua redetazione.

In effetti, pare proprio in un caso in cui – pur essendoci una norma che chiaramente prevede un’agevolazione – poi nella pratica non si possa attuare per la mancanza “del percorso tecnico” nella quale essa andrebbe incanalata.