Imposte

Superbonus, nel tetto di spesa anche l’Iva indetraibile

Un emendamento approvato al Dl Sostegni conferma quanto avviene nella prassi per i soggetti passivi Iva

di Luca De Stefani

Relativamente alle spese sostenute per gli interventi agevolati con il superbonus, l’eventuale Iva indetraibile (dall’Iva stessa), anche parziale, da parte dei soggetti passivi Iva, «si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio» (cioè rileva per il calcolo dell’imponibile su cui calcolare la detrazione Irpef o Ires del 110%), «indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente (ad esempio, il regime della legge 398/1991 per le Asd, la dispensa degli adempimenti per operazioni esenti o il reverse charge interno).

È quanto prevede un emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Sostegni (Dl 22 marzo 2021, n. 41). L’emendamento riguarda ad esempio, gli Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le associazioni e società sportive dilettantistiche; non riguarda invece le imprese e i professionisti, impossibilitati a ricevere fatture agevolate al 110 per cento.

Conferma della prassi

Questa disposizione, pertanto, conferma, anche per il superbonus del 110%, quanto già applicato nella prassi per le altre detrazioni dedicate ai soggetti Iva ed è in sintonia con la regola seguita per l’Iva addebitata alle persone fisiche private, la quale rimane sempre a loro carico.

Per i soggetti Iva, solitamente l’eventuale Iva esposta in fattura (ad esempio, per gli acquisti con posa in opera, che sono esclusi dal reverse charge) o l’imposta registrata nel registro Iva delle fatture passive in reverse charge (ad esempio, per la coibentazione della facciata dell’immobile), può essere generalmente detratta. Le percentuali delle varie detrazioni Irpef o Ires sui lavori edili (bonus casa del 50% e così via) spettano sugli «importi rimasti a carico del contribuente», quindi, se un’impresa o un professionista detrae l’Iva dell’investimento effettuato, questa imposta non può essere considerata un importo rimasto a carico della stessa. Per i privati, invece, l’Iva è sempre indetraibile, pertanto, non va tolta dal valore del bonifico pagato per il bene agevolato e viene detratta ai fini Irpef anche l’Iva, in base alle percentuali previste dal bonus.

Se i soggetti Iva non possono detrarre l’Iva, questa costituisce un elemento accessorio del costo dell’investimento e va cumulato allo stesso, ai fini del calcolo della detrazione Irpef o Ires.

L’emendamento per il superbonus del 110% elenca anche le varie tipologie di indetraibilità:

1) l’indetraibilità causata dal pro-rata di detraibilità, pari a zero a seguito dell’assenza di operazioni imponibili (risoluzione 12 settembre 2002, n. 297/E) ovvero anche diverso da zero (circolare Assonime 5 aprile 2002, n. 30), in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo (articoli 19 e 19-bis del Dpr 633/1972);

2) l’indetraibilità oggettiva, come, ad esempio, per i lavori edili su un’abitazione immobilizzata, per la quale l’Iva è oggettivamente indetraibile (articolo 19–bis1, comma 1, lettera i, del Dpr n. 633/1972; circolare 17 ottobre 2001, n. 90/E, sulla Tremonti bis);

3) l’indetraibilità dovuta dalla dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti dell’articolo 36-bis del Dpr 633/1972.

Imprese e professionisti

Naturalmente, la rilevanza ai fini del superbonus dell’eventuale Iva indetraibile non riguarda le imprese o i professionisti, in quanto questi soggetti non sono proprio ammessi al superbonus del 110%, tranne nel caso delle spese condominiali pagate pro quota, relativamente ai lavori sulle parti comuni.

A riguardo, dovrebbe essere chiarita la sorte dell’Iva registrata, solitamente in reverse charge interno, dall’impresa o dal professionista, nei casi in cui ricevano le fatture per i lavori sulle parti comuni condominiali dei condomìni minimi, per i quali si è deciso di non richiedere l’attribuzione di un apposito codice fiscale.

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