Imposte

Superbonus, tutti gli interventi trainati “perduti” tra tabelle, guide e decreti

La lista dei lavori trainati esclude interventi ammessi dalla legge e non c’è chiarezza sulla spesa massima agevolata

di Luca De Stefani

Le molte fonti normative che devono essere seguite per beneficiare del 110% sono spesso in contrasto tra loro, con la conseguenza che regna l’incertezza su un’agevolazione che dovrebbe essere più semplice delle altre, se non altro perché rivolta alle persone fisiche.

Interventi senza traino

Ad oggi, ad esempio, vi sono ancora dubbi relativamente a quali interventi dell’ecobonus possano essere trainati dal superbonus se viene effettuato un intervento trainante. Sia l’articolo 119, comma 2 del Dl 34/2020 che la circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.2 prevedono l’estensione del superbonus del 110%, come interventi trainati, alle spese sostenute per «tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (il cosiddetto ecobonus)».

Però, leggendo la prima nota della tabella 1 dell’allegato B del decreto attuativo del Mise del 6 agosto 2020 (ancora non pubblicato in Gazzetta ufficiale) e la tabella indicata nel provvedimento delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 283847, relativo alla Comunicazione dell’opzione per la cessione o lo «sconto in fattura», sembra che non sia possibile trainare alcuni interventi. Anche tra questi due documenti, inoltre, vi sono discordanze.

Per il decreto del Mise, ad esempio, non sono trainati la riqualificazione energetica globale di edifici (articolo 1, comma 344, legge 296/2006), gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 (articolo 14, comma 2-quater, Dl 63/2013), gli interventi congiunti ecobonus-antisismico (articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013) e i dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (articolo 1, comma 88, legge 208/2015).

Inoltre, per questa nota non sono trainati al 110% neanche gli scaldacqua a pompa di calore (articolo 4, comma 4, Dl 201/2011) e gli impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione o di apparecchi ibridi (articolo 14, comma 1, Dl 63/2013), i quali possono pur sempre essere in alternativa trainanti, ma con limiti di spesa e di detrazione inferiori rispetto a quelli che avrebbero se fossero trainati. Questi interventi, infatti, sono indicati nelle lettere a), f), g), h), o), r), v) e ba) della tabella, ma nella prima nota della stessa, queste lettere non sono indicate tra quelle degli interventi trainati.

Gli interventi che potrebbero non essere trainati in base a queste due documenti potrebbero comunque essere considerati trainanti, ma vi sono casi in cui il contribuente preferirebbe trattarli come trainati, ad esempio, per sfruttare maggiori limiti di spesa o per non dover rispettare alcuni requisiti tecnici.

Interventi trainanti

La Guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul superbonus del 110%, a pagina 4, dice che le misure antisismiche sono interventi trainanti non solo per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo (come previsto dalla norma), ma anche per l’ecobonus e per le colonnine. Quest’ultimo traino, però, non è previsto dalla normativa. Successivamente, infatti, nello specifico capitolo dedicato all’ecobonus, a pagina 10, la Guida chiarisce che il 110% per questi interventi si ottiene solo se sono eseguiti «congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti», pertanto non grazie agli interventi antisismici. Questa rettifica, invece, non è stata indicata a pagina 12 per le colonnine. Il consiglio, comunque, è di seguire la norma e agevolare l’installazione di questi impianti solo se trainata da almeno uno dei tre interventi trainanti.

Fotovoltaico

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (anche per gli Iacp), la detrazione del 50% (che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis del Tuir è elevata al 110% e la relativa ripartizione non è in 10 anni ma in 5, solo per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (anche di proprietà pubblica, adibiti ad uso pubblico o di nuova costruzione), a patto che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del superbonus del 110%: uno dei tre interventi trainanti o un intervento antisismico.

A differenza degli altri interventi agevolati con il 110%, che devono riguardare edifici o unità già esistenti (cioè non in fase di nuova costruzione), secondo l’articolo 119, comma 5, Dl 34/2020 e la circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, al paragrafo 2, sembra che l’installazione di sistemi solari fotovoltaici possa riguardare anche le nuove costruzioni. Purtroppo, in questi casi, la norma richiede che il superbonus per questa installazione sia possibile solo se viene effettuato uno dei tre interventi trainanti, i quali invece necessitano dell’esistenza dell’edificio. L’installazione dei pannelli, quindi, può avvenire solo dopo l’accatastamento dell’edificio e l’effettuazione di uno dei tre interventi trainanti.

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