Svalutazione agevolata per le piccole imprese
Svalutazioni delle immobilizzazioni iscritte nella voce B.10 c) del conto economico, mentre l’eventuale ripristino di valore, se vengono meno i motivi della svalutazione, è rilevato nella voce A.5. L’articolo 2426, numero 3, Codice civile prevede che l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore a quello determinato in base alle normali regole di valutazione, deve essere iscritta a tale minor valore: l’articolo 2427 numero 3-bis) prevede l’informativa nella nota integrativa.
Il ripristino del valore, se vengono meno i motivi che avevano originato la svalutazione, si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe se la rettifica di valore non avesse avuto luogo: per esempio, svalutazione 100 e ripristino dopo due esercizi che deve tenere conto degli ammortamenti non calcolati sulla parte di costo oggetto della svalutazione. Non è, invece, possibile ripristinare la svalutazione dell’avviamento e degli oneri pluriennali, di cui al numero 5 dell’articolo 2426 Codice civile.
In sostanza, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile, l’immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.Il valore recuperabile di un’attività (o di un gruppo di attività) è il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita: il primo è il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’attività, mentre il secondo è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
In molti casi, il valore recuperabile di un’attività è il valore valore d’uso e, pertanto, il confronto per determinare il valore recuperabile è operato tra questo e il valore residuo in bilancio: se il valore d’uso è inferiore si pone il problema della svalutazione.
Nell’Oic 9 la determinazione della svalutazione è modulata in base alle dimensioni dell’impresa: i modelli sono due, quello di riferimento e quello semplificato destinato alle società di minori dimensioni, ma non applicabile al bilancio consolidato.
La differenza tra il modello di riferimento e quello semplificato risiede nel concetto di valore d’uso che, nel primo caso, è determinato tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo dell’immobilizzazione, mentre nel secondo caso è costituito dalla capacità di ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità si determina sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni: non si effettua alcuna attualizzazione.
Le società di minori dimensioni possono applicare il modello semplificato: sono le imprese che, per due esercizi consecutivi, non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti, numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 250, attivo 20 milioni e ricavi 40 milioni.
Tuttavia, l’approccio semplificato, a partire dai bilanci 2017, è destinato soltanto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese: l’applicazione dal 2017 consente alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all’applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore, che consiste nella determinazione dei flussi di cassa attualizzati.
Infine, la nuova versione del principio contabile chiarisce il concetto di valore economico significativo, costituito dal valore terminale recuperabile dell’immobilizzazione al termine dell'orizzonte temporale di previsione esplicita, significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.
Infatti, nel caso in cui, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento: in sostanza, alla capacità di ammortamento si somma l’eventuale valore economico che residua al termine del periodo di previsione (generalmente non superiore a cinque anni). Il valore terminale dell’immobilizzazione può essere determinato mediante perizia o attualizzazione dei flussi di cassa attesi che evidenziano la capacità dell’immobilizzazione di generare ulteriore utilità. La differenza, se stimabile e significativa, tra il valore terminale e il valore netto contabile è aggiunta al risultato finale netto.