Svalutazione dei beni rivalutati con doppio effetto ai fini Ace
L'eventuale svalutazione di beni d'impresa che hanno beneficiato della rivalutazione in base a perizia deve transitare a conto economico. La modifica apportata all'Oic 16 può avere riflessi anche ai fini dell'Ace.
Prima dell'emendamento, dalla lettura del par. 76 dell'Oic 16, si desumeva che l'imputazione al conto economico della svalutazione di un bene precedentemente rivalutato dovesse avvenire solo nei casi di rivalutazioni operate in base a parametri prestabiliti. Nella fattispecie non rientrava, quindi, la svalutazione di beni precedentemente rivalutati a mezzo di perizie, come nel caso dell'applicazione della legge 342/2000, più volte riproposta negli ultimi anni. A fronte di queste rivalutazioni si costituisce una riserva di patrimonio netto che avrebbe subito una riduzione in caso di svalutazione dello stesso bene, senza transitare per il conto economico.
L'emendamento rende ora evidente che anche in caso di rivalutazioni effettuate mediante stime peritali l'eventuale svalutazione del valore rivalutato, eccedente il valore recuperabile, dovrà essere imputata a conto economico.
Ai fini fiscali, la modifica del principio contabile nazionale dovrebbe determinare effetti ai fini dell'Aiuto alla crescita economica (Ace), consentendo di superare definitivamente alcune incertezze interpretative.
Un primo effetto, negativo, deriva dalla circostanza che la svalutazione imputata al conto economico riduce l'utile di esercizio accantonabile a riserva potenzialmente rilevante ai fini della determinazione della variazione del capitale proprio Ace.
Un secondo effetto, positivo, riguarda la cosiddetta “liberazione” della riserva da rivalutazione. A fronte della rivalutazione del bene effettuata in base a leggi speciali si iscrive una riserva che, in quel momento, non assume rilevanza ai fini dell'agevolazione in quanto tale riserva è formata con utili non effettivamente realizzati; si tratta, cioè, di una riserva derivante da processi di valutazione che la norma sull'Ace esclude espressamente dal beneficio. Tuttavia, tali riserve possono assumere rilevanza in un momento successivo, e cioè al momento del realizzo (circolare agenzia delle Entrate 21/E/2015). Dando per scontato che per realizzo debba intendersi non solo il realizzo diretto - e cioè la cessione del bene rivalutato - ma anche il realizzo indiretto (rappresentato dall'ammortamento e dalle svalutazioni) la consumazione della riserva a mezzo della svalutazione dovrebbe liberare la stessa per pari importo producendo un effetto positivo Ace in quanto la riserva si “trasforma” in riserva formata con utile realizzato.
In tal senso, anche con riguardo al realizzo indiretto,l'Agenzia si è già espressa nella circolare 21/E/2015 in riferimento alle rivalutazioni operate in casi eccezionali in deroga all'articolo 2423, comma 5, del Codice civile e ai criteri ordinari di redazione del bilancio e non sembra vi siano motivi validi per giungere a conclusioni diverse in caso di rivalutazioni operate in base a leggi speciali.
Si tratta di una soluzione che non risultava pacifica prima dell'emendamento perché non era certo che la svalutazione operata mediante la riduzione della riserva, senza transito al conto economico, determinasse la riclassificazione della riserva da valutazione in riserva disponibile rilevante ai fini Ace.
I due effetti, positivo e negativo, tendenzialmente si compensano ma, in caso di esercizi in perdita, la liberazione della riserva comporta un effetto positivo superiore rispetto a quello negativo generalmente derivante dal minor utile di esercizio accantonabile a riserva.