Svalutazioni di quote, occhio ai titoli di massa
Assumono rilevanza fiscale le svalutazioni di quote di partecipazione in fondi comuni di investimento classificate in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie da un soggetto che adotta i principi contabili nazionali.
Al fine di stabilire quale sia il regime fiscale delle svalutazioni operate su tali titoli occorre, in via preliminare, verificare se le quote di partecipazione in fondi comuni siano da qualificare alla stregua di azioni, quote e strumenti assimilati o se, invece, siano da considerare «titoli in serie o di massa» di cui all'articolo 85, comma 1, lett. e), del Tuir. Soltanto nel secondo caso le svalutazioni di tali quote assumono rilevanza fiscale.
Le norme e la prassi
Dall'analisi delle norme vigenti e della prassi sino ad oggi emanata dall'amministrazione finanziaria risulta evidente che le quote di partecipazione in fondi comuni di investimento sono state sempre considerate in modo distinto rispetto alle partecipazioni in società.
Dal punto di vista normativo, nell'ambito dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria regolati, rispettivamente, dagli articoli 44 e 67 del Tuir, le fattispecie degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società o da titoli non partecipativi trovano separata collocazione.
Dal punto di vista della prassi, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E/2004 ha affermato che le quote dei fondi comuni di investimento mobiliare non possono beneficiare del regime di participation exemption in quanto non rientrano tra le azioni e quote di partecipazione in società ed enti.
Interpretazione confermata dalla relazione della Commissione di studio sulla imposizione fiscale sulle società presieduta da Salvatore Biasco nella parte della stessa concernente la promozione dell'attività di private equity e la raccolta di capitale di rischio delle piccole e medie imprese. Anche nella prassi più risalente si desume chiaramente che le quote di fondi sono da ricomprendere tra i titoli di massa.
I redditi diversi
In materia di redditi diversi, ad esempio, la circolare n. 165/E/1998 ha affermato che i certificati di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio sono da classificare tra i certificati di massa. In particolare, al paragrafo 2.2.3 si afferma che «vengono assoggettate a imposizione, come redditi diversi, le plusvalenze derivanti dalla cessione di ogni tipo di titolo non avente natura partecipativa (esclusi soltanto, come già precisato, i titoli rappresentativi di merci), e quindi sia i titoli di massa (ad esempio, le obbligazioni e i titoli similari, ivi compresi i certificati di partecipazione ad organismi d'investimento, aperti o chiusi, mobiliari o immobiliari)». Tale interpretazione ha trovato conferma nella circolare n. 207/E/1999. Nello stesso senso, si esprime anche la relazione al Dlgs n. 461/1997 laddove, a commento dell'articolo 81, comma 1, lett. c-ter) (oggi articolo 67), si afferma che «attraverso l'introduzione del generico riferimento ai "titoli" si è inteso assoggettare ad imposizione fra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di ogni tipo di titolo di natura non partecipativa, esclusi soltanto i titoli rappresentativi di merci, e quindi tanto titoli di massa, quali, ad esempio, obbligazioni e titoli similari, "titoli atipici", nonché titoli rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento mobiliare, quanto i titoli individuali, quali, ad esempio, certificati di deposito, cambiali ed accettazioni bancarie».
Titoli in serie o di massa
Una volta stabilito che le quote di fondi comuni di investimento costituiscono "titoli in serie o di massa", trovano applicazione gli ordinari principi previsti per i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lett. e), del Tuir in materia di reddito di impresa. Il regime delle valutazioni è, quindi, quello degli articoli 94, 101 e 110 dello stesso testo unico valevoli per gli strumenti finanziari non assimilabili alle azioni; regime che riconosce rilevanza fiscale, diversamente che per le azioni, ai maggiori o minori valori iscritti in bilancio (a certe condizioni).
Per la valutazione delle quote di fondi comuni di investimento che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano i criteri dell'articolo 94 del Tuir, per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 101, comma 2 del Tuir, considerando gli investimenti in un medesimo organismo di investimento collettivo come unitaria categoria omogenea. In particolare, si applica il comma 4 dell'articolo 94 che, a sua volta, rinvia all'articolo 92, comma 5, del medesimo testo unico che attribuisce rilevanza fiscale alle svalutazioni operate per adeguare il costo dei titoli al minore valore normale.