Imposte

Tamponi e test detraibili anche se pagati in contanti

Secondo la circolare 24/E sono ammesse tutte le spese non tracciate relative a ogni prestazione sanitaria

Le spese per i tamponi e test Covid-19 sono detraibili e, se eseguiti presso una farmacia, si possono pagare in contanti. Questa l’innovativa posizione assunta dall’agenzia delle Entrate nella circolare 24/E/2022, aggiornamento del consueto “manuale” annuale su deduzioni e detrazioni. L’Agenzia ritiene infatti che il regime di convenzione con il Ssn (proprio delle farmacie) sia assimilabile a quello di accreditamento, ai fini dell’esenzione da pagamento tracciato prevista dalla legge di Bilancio 2020, la quale prevede (articolo 1, comma 680) che siano escluse dall’obbligo di tracciamento le spese per medicinali e dispositivi medici e quelle sostenute presso «strutture sanitarie private accreditate al Ssn» (laboratori, case di cura e simili).

Il problema non si pone quando la farmacia vende un kit di autodiagnosi Covid-19: si tratta, infatti, di una cessione di dispositivo medico, detraibile ed esente da tracciamento. Se invece il test viene eseguito in farmacia con strumentazione ad uso professionale non vendibile a privati, si avrà una prestazione di servizio: prima del chiarimento qui commentato era dubbio che si potesse pagare in contanti, perché la farmacia – ad essere tecnicamente rigorosi – non opera in regime di «accreditamento», ma di «convenzione» con il Ssn.

L’Agenzia, tuttavia, ha ritenuto assimilabili le due fattispecie. La regola vale non solo per i tamponi, ma per tutte le prestazioni di servizi: secondo questa interpretazione tutte le spese per qualunque prestazione sanitaria della farmacia sono detraibili anche se non tracciate. Quindi sono incluse tutte le prestazioni della farmacia dei servizi: misurazione della pressione, screening, vaccinazioni, telemedicina e ogni altro servizio sanitario.

Eventuali servizi sanitari erogati da parafarmacie ed altri esercizi, entro i limiti in cui la legge le consente, sono invece detraibili solo se pagate in modo tracciato, perché non si tratta di strutture accreditate né convenzionate.

La circolare precisa anche che il documento di spesa deve indicare la descrizione, come ad esempio «esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19» (a volte ci si domanda se chi scrive le circolari conosca i problemi di spazio sullo scontrino…).

In alternativa, analogamente a quanto accade per i medicinali (con il codice AIC), è possibile l’indicazione dei codici univoci «983172483» (esecuzione tampone rapido 18+) e «983172420» (esecuzione tampone rapido 12-18), validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Per i kit rapidi di autodiagnosi, utilizzati dall’utente in autonomia, poiché si tratta di dispositivo non di uso comune, se lo scontrino non riporta il codice «AD» relativo ai dispositivi medici o la normativa Ue di riferimento, va conservata la prova (scheda tecnica o confezione) della marcatura Ce e della conformità alla normativa europea. L’Agenzia ricorda che per tutti i dispositivi medici lo scontrino può indicare anche i nuovi riferimenti normativi dei regolamenti Ue/2017/745 e Ue/2017/746 che hanno sostituito le direttive citate in precedenti circolari.

Negli acquisti fatti online il documento di spesa potrebbe mancare delle specifiche richieste, e la confezione non riportarle analiticamente, quindi meglio conservare sempre la scheda tecnica. Si ricorda inoltre che l’eventuale riaddebito da parte del datore di lavoro, nel caso di test eseguito presso la struttura aziendale, non costituisce spesa detraibile se trattenuto in busta paga, a meno che al riaddebito non sia allegato anche un documento di spesa emesso da una struttura sanitaria abilitata.

Novità anche per i massofisioterapisti: la prestazione è detraibile anche se il massofisioterapista risulta iscritto nell’elenco ad esaurimento di cui al Dm Salute 9 agosto 2019 dopo il 30 giugno 2020, purché dimostri di aver presentato la domanda entro tale data e a condizione che l’iscrizione intervenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si detrae la spesa in detrazione. Sono detraibili però solo le spese riferite a prestazioni rese dopo la domanda di iscrizione.

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