Imposte

Tari, resta il caos sui garage trattati come «magazzini»

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di Gianni Trovati

La circolare diffusa lunedì sera dal ministero dell’Economia sui calcoli della Tari e sulla strada per i rimborsi lascia aperte due questioni importanti: i casi, frequenti, dei Comuni che applicano ai garage o alle cantine una quota variabile aggiuntiva, trattando le pertinenze come «utenze non domestiche», e il calendario degli arretrati rimborsabili, che nelle indicazioni ministeriali si ferma al 2014. Ma andiamo con ordine, perché nel labirinto Tari è facile perdersi. Non solo per i contribuenti.

Ormai pacificamente illegittimo è il sistema seguito dai Comuni che hanno applicato la quota variabile del tributo tante volte quante sono le pertinenze dell’abitazione accatastate autonomamente, presentando ai cittadini bollette decisamente più pesanti del dovuto. Per spiegarlo, la circolare 1/2017 di lunedì spiega che l’utenza domestica «deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle pertinenze», e che di conseguenza la quota variabile va applicata una sola volta. «La quota variabile – conclude la circolare – è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che va sommato come tale alla parte fissa».

Una spiegazione di questo genere esclude tutti i meccanismi alternativi, compresi quelli che trattano le pertinenze come utenze non domestiche. Anche in questo caso, infatti, il contribuente si vede presentare una bolletta che prevede una quota variabile per l’abitazione e un’altra quota variabile, diversa dalla prima, per il garage. Ma c’è un problema. A indicare questa strada è il regolamento-tipo scritto dallo stesso ministero dell’Economia come modello che i Comuni avrebbero dovuto adottare per la Tares nel 2013, e dal 2014 per la Tari che ne ha ereditato le regole. «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito – si legge in quel regolamento ministeriale - si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche». Il ragionamento zoppica, ma la traduzione è chiara: se la bolletta si riferisce solo alla cantina o al garage senza un’abitazione collegata, il calcolo da seguire è quello previsto per le abitazioni con un solo occupante. «In difetto di tale condizione», cioè nella situazione più ovvia in cui garage o cantina sono condotti dallo stesso contribuente che occupa l’abitazione, quelle pertinenze vanno considerate utenze non domestiche, e quindi devono pagare una quota variabile diversa rispetto a quella dell’abitazione. Proprio quello che la nuova circolare esclude. In un quadro così, la strada per i rimborsi si fa complicata.

Il caos nasce dal fatto che la Tari ha le stesse regole della Tares, il tributo sui rifiuti del 2013, e questo porta al secondo problema: le Finanze fissano al 2014 il limite degli arretrati rimborsabili: ma l’anno prima i contribuenti hanno pagato lo stesso tributo con gli stessi difetti, anche se etichettato con un’altra sigla.

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