Tartarughe e lama rientrano nel reddito agrario
Lama, alpaca, guanaco e tartarughe nel decreto degli allevamenti per rientrare nel reddito agrario. Il ministro dell’Economia ha firmato il decreto 15 marzo 2019, emanato con cadenza biennale, con il quale vengono fissati i parametri per determinare gli animali che rientrano nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, nonché il reddito di allevamento eccedente.
Ai fini della imposte dirette, le attività di allevamento possono infatti essere classificate in tre gruppi: allevamenti condotti senza connessione con il terreno che sono sempre produttivi di reddito di impresa; allevamenti condotti in connessione con terreni sufficienti a produrre potenzialmente ¼ dei mangimi necessari che sono produttivi di reddito agrario; allevamenti condotti in connessione con terreni che però non sono sufficienti a produrre potenzialmente ¼ dei mangimi necessari.
Questi ultimi danno origine a due diverse tipologie di reddito: la parte di allevamento “coperta” dai terreni rientra nel reddito agrario, quella eccedente, invece, ai sensi dell’articolo 56, comma 5 del Tuir concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi (cosiddetta tassazione in base ai parametri).
Il decreto emanato dal ministero serve a determinare entro quali limiti l’attività si considera produttiva di reddito agrario e quando, invece, deve essere assoggetta alla tassazione in base ai parametri.
Il decreto si compone di tre tabelle: la prima individua le fasce di qualità del terreno; la seconda serve per determinare la tariffa media di reddito agrario per ciascuna fascia di terreno e le unità foraggiere producibili per ettaro; la terza determina le specie di animali che rientrano nella determinazione parametrale del reddito, la durata del ciclo di allevamento e l’imponibile per ogni capo eccedente.
In sostanza, in base alle caratteristiche del terreno e alla specie di animali, possono essere allevati un certo numero di capi e restare nella tassazione catastale; la quantità di animali eccedente questo limite concorre a formare il reddito di impresa mediante l’attribuzione, a ciascun animale eccedente, della tariffa di reddito indicata nella colonna D della tabella 3.
Rispetto allo scorso biennio il cui il Decreto rimandava a quanto già stabilito dal Dm 20 aprile 2006, quello del biennio 2018 – 2019 prevede delle novità.
Vengono infatti introdotte alcune nuovi animali, ovvero le tartarughe e alcune specie della famiglia dei camelidi. La quota di reddito per ciascun capo eccedente è pari ad euro:
•0,043899 per le tartarughe da riproduzione o con carapace superiore a 20 cm;
•0,020486 per le tartarughe di età compresa tra 0 e 9 anni, o con carapace inferiore a 20 cm;
•5,487354 per camelidi (alpaca adulti o lama o guanaco giovani) 80 kg;
•7,020510 per camelidi (guanaco adulti o lama giovani) 110 kg;
•8,779767 per camelidi (lama adulti) 150 kg.
Si ricorda, infine, che sul piano soggettivo, la determinazione in base ai parametri è riservata esclusivamente alle ditte individuali, alle società semplici e agli enti non commerciali.
Il decreto ministeriale conferma il coefficiente 2 che serve per moltiplicare il reddito forfetario per ogni capo eccedente che non si applica soltanto per le imprese individuali senza manodopera dipendente e che non abbiano enunciato l’impresa familiare.
Dm Economia di concerto con le Politiche agricole del 15 marzo 2019