Imposte

Tasi deducibile al 100% dal reddito d’impresa

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di Pasquale Mirto

Una delle ragioni che hanno spinto diversi Comuni a spostare il prelievo fiscale dall'Imu alla Tasi è da ricercare nel diverso regime di deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa, anche se in questo modo poi si pone a carico degli utilizzatori una quota della Tasi, e si moltiplicano gli adempimenti fiscali. In generale occorre ricordare che l'articolo 99 del Tuir prevede che tutte le imposte sono ammesse in deduzione nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Solo le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa non sono ammesse in deduzione.

Per l'Imu esiste una specifica deroga penalizzante, visto che la normativa (articolo 14, Dlgs 23/2011) prevede che il tributo comunale è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La stessa regola poi vale sia per l'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia autonoma di Bolzano che per l'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia autonoma di Trento. La normativa dispone anche che l'Imu è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Pertanto l'Imu può essere portata in deduzione nella misura massima del 20 per cento dall'Ires per gli immobili strumentali delle imprese e dall'Irpef per gli immobili strumentali dei professionisti.

imposta deducibile

L'imposta deducibile riguarda tutti gli immobili strumentali, sia per destinazione che per natura. Tra i primi rientrano gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l'attività d'impresa, indipendentemente dalla categoria catastale, sicché se l'immobile è utilizzato in modo promiscuo o è locato non può più essere considerato strumentale per destinazione. I secondi sono quelli con destinazione catastale diversa da quella abitativa, non suscettibili di diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione.

L'Agenzia ha confermato, nella circolare 10/E del 14 maggio 2014, che in base all'articolo 43, comma 2, del Tuir, si considerano strumentali gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo, come pure quelli adibiti all'uso personale o familiare del contribuente. Per le imprese individuali occorre ricordare anche che l'Imu sugli immobili strumentali è ammessa in deduzione solo se questi sono stati iscritti nell'inventario dell'impresa.Non è invece deducibile l'Imu relativa ai beni immobili non strumentali all'attività d'impresa, ovvero i cosiddetti “immobili patrimonio”. Anche il locatario finanziario, essendo soggetto passivo Imu, potrà dedursi l'Imu corrisposta per gli immobili utilizzati in funzione strumentale alla propria attività d'impresa.

Tasi

Per la Tasi invece non esiste alcuna limitazione espressa alla sua deducibilità, per cui valgono le regole generali, con conseguente possibilità di portarla interamente in deduzione nell'esercizio in cui è stata pagata. Quindi, sarà interamente deducibile la Tasi relativa agli immobili strumentali, per natura e per destinazione, con le stesse precisazioni e limitazioni sopra effettuate per l'Imu.

Prima di procedere al calcolo dell'imposta dovuta va verificata la delibera comunale, perché diversi Comuni prevedono regimi agevolati, sotto forma di aliquota ridotta, per gli immobili delle imprese. Ed occorre anche stare attenti a rispettare le condizioni previste dalle disposizioni comunali, perché spesso è previsto che per accedere al beneficio occorra presentare al Comune una comunicazione a pena di decadenza, sicché pur esistendo in fatto le condizioni per accedere all'agevolazione si rischia di perderla per un mero inadempimento formale.

Se l'immobile non è accatastato vige ancora il criterio di determinazione della base imponibile sulla base delle scritture contabili, che andranno aggiornate mediante i coefficienti indicati nel decreto del Mef del 14 aprile 2017. La base imponibile così determinata sarà utilizzata sia per l'Imu che per la Tasi.

Particolare attenzione andrà posta per i fabbricati la cui rendita è stata rideterminata per tener conto dei cosiddetti imbullonati. Se la variazione catastale è stata presentata nel 2016, si potrà utilizzare la nuova rendita per liquidare l'imposta 2017, ma se si è arrivati in ritardo, e la variazione è stata iscritta nel 2017, la nuova rendita potrà essere usata solo a decorrere dal 2018.

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