Controlli e liti

Tassati in Germania i redditi del pilota di aerei dipendente oltreconfine

Per la Cgt di primo grado di Reggio Emilia il lavoratore non ha alcun obbligo in Italia: ha vissuto lì per più di 183 giorni e la società è tedesca

immagine non disponibile

di Simone Buffoni e Damiano Tomassini

In forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, i redditi del pilota di aerei, assunto da un’impresa tedesca, sono tassati esclusivamente in Germania, se il lavoratore è lì residente avendovi soggiornato per più di 183 giorni. È questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Cgt di primo grado di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza n. 176/1/2022.

La vicenda prende le mosse dall’emissione di un avviso per l’anno di imposta 2015. L’agenzia delle Entrate contestava l’omessa presentazione della dichiarazione Irpef, in ragione delle retribuzioni percepite, in quell’anno, da una società tedesca di voli charter, quale pilota d’aereo. Secondo l’ufficio, in base all’articolo 15, commi 1 e 3, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Germania, il contribuente avrebbe dovuto dichiarare la retribuzione percepita dal datore di lavoro tedesco “anche” in Italia, quale Stato di residenza, per poi usufruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del Tuir.

Il contribuente impugnava l’atto, eccependo, tra l’altro, che era proprio la Convenzione richiamata dall’Agenzia a legittimare il suo comportamento. Ciò in quanto, il pilota aveva dimostrato di aver svolto in Germania, per la maggior parte del periodo d’imposta, l’attività di lavoro dipendente, in favore di un datore di lavoro tedesco, pagando in tale Stato estero le relative imposte.

Il collegio ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando che la tesi dell’ufficio parte da un presupposto sbagliato: la residenza italiana del pilota. Era da tale errato assunto che l’Agenzia, facendo leva sull’assenza dell’avverbio “soltanto” nella seconda parte dell’articolo 15, comma 1, della Convenzione, concludeva per la tassazione del reddito di lavoro dipendente “anche” in Italia. Ciò premesso, il collegio ha rilevato che, per l’anno in contestazione, il pilota era residente in Germania, avendovi soggiornato per più di 183 giorni, circostanza incontroversa. Inoltre, ha aggiunto la Ctp, in base all’articolo 15, comma 3, il criterio di localizzazione dello Stato in cui è svolto il lavoro poggia sulla sede effettiva dell’impresa/datore di lavoro. Perciò la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro tedesco era imponibile soltanto in Germania.

Infine, la Ctp ha richiamato una recente pronuncia di legittimità (Cassazione 9725/2021), nella parte in cui afferma che: «In tema di imposte sul reddito, l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Federale di Germania del 18 ottobre 1989, ancora la potestà impositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato». Su queste basi, la Ctp ha accolto il ricorso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©