Imposte

Tassazione delle cripto valute solo se convertite a corso legale

Il trattamento tributario non sarà più equiparato a quello delle valute estere. Assume rilevanza fiscale il passaggio di una currency in euro o in altra moneta fiat

di Dario Deotto

È certamente positivo che la legge di Bilancio 2023 intenda regolamentare sotto il profilo tributario le operazioni relative alle cripto-attività.

Per quanto concerne la tassazione delle persone fisiche, che non agiscono come imprenditori, il Ddl propone l’inserimento di una lettera (c-sexies) all’articolo 67, comma 1, del Dpr 917/1986, affermando che costituiscono redditi diversi «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d’imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni».

La disposizione conferma indirettamente quanto da tempo sosteniamo sul Sole 24 Ore circa le criptovalute: cioè che il loro trattamento tributario non poteva (può) essere equiparato a quello delle valute estere. Troppi gli ostacoli: dal cambio al 1° gennaio (che non può avere senso per un fenomeno così oscillante), ai 7 giorni lavorativi continui (una sorta di ossimoro per il mondo crypto), fino all’equiparazione del wallet al conto corrente. Questo non significa necessariamente che i proventi derivanti dalle crypto non risultavano tassati (tesi sostenuta da una parte della dottrina), ma che probabilmente la soluzione stava in altre norme cosiddette “di chiusura”.

A ogni modo, ora la proposta normativa intende regolare la disciplina delle “cripto-attività”. Il riferimento a queste ultime deve però essere attentamente ponderato.

Tra attività e asset

La definizione di cripto-attività – oltre a contemplare, evidentemente, quella di valuta virtuale – non pare poter essere equiparata a quella di “crypto-asset” contenuta nel Regolamento europeo MiCa (Markets-in-crypto-assets), riguardante la regolamentazione comunitaria del mercato dei cosiddetti, appunto, “crypto-asset”; regolamento che è destinato a essere approvato dal Parlamento europeo, presumibilmente nel febbraio 2023. Il regolamento MiCa, infatti, non riguarda tutte le cripto-attività, in quanto esclude, ad esempio, gli Nft e la DeFi (Decentralized finance).

Questa esclusione non pare invece applicabile alla futura lettera c-sexies, articolo 67, del Tuir. Peraltro, occorre considerare che il Ddl fa riferimento anche alla «permuta o detenzione di cripto-attività», stabilendo che «non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni». Al riguardo si osserva che l’equiparazione della detenzione (che già di per sé crea dubbi) alla permuta di cripto-attività (la norma dice proprio “permuta o detenzione”) risulta quantomeno forzata, così come non è agevole dare un concreto significato alla permuta di cripto-attività «aventi medesime caratteristiche e funzioni».

Il passaggio in valuta fiat

Qualche aiuto giunge dalla relazione illustrativa. Nel documento, a proposito della permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, si specifica che «non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio, l’utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una currency in euro o in valuta estera».

Da quanto sopra si colgono quelle che sarebbero le reali intenzioni di chi ha redatto la norma. In primo luogo, verrebbe confermato che il concetto di cripto-attività risulta più esteso di quello di crypto-asset contenuto nel regolamento MiCa, visto che si menzionano gli Nft. Inoltre, quando la norma fa riferimento alla «permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni» si vorrebbe dire, in sostanza, che per le valute virtuali le operazioni crypto-to-crypto non risultano rilevanti. E ciò contrariamente a quanto affermato dalla prassi in passato: ad esempio, nella risposta a interpello 788/2021 è stata considerata rilevante la «conversione di una data valuta virtuale con altra valuta virtuale».

In sostanza, in base al Ddl di Bilancio solo il passaggio in valuta fiat di una valuta virtuale costituirà materia tassabile: bene (anche se ciò apre molti interrogativi per il passato), soprattutto considerando che da qui all’approvazione definitiva del disegno di legge c’è tutto il tempo per affinare la proposta normativa.

IL QUADRO EUROPEO (*)

1. Il regolamento europeo MiCa (Markets-in-crypto-assets), che ha il compito di armonizzare il framework giuridico degli Stati membri, consta di 126 articoli e riporta l’esatta definizione di crypto-asset: «rappresentazione digitale di valore o di diritti, che può essere trasferita e memorizzata elettronicamente, utilizzando un libro mastro distribuito o una tecnologia simile».

2. Il regolamento disciplina quattro categorie:
Asset-referenced tokens (Arts) ovvero stablecoin ancorate a un paniere di valute;
E-money tokens (Emts) ancorate a una valuta ufficiale (dollaro, euro ecc.);
● Utility tokens fornisce l’accesso digitale a un bene o servizio (Dlt) con riferimento all’emittente di quel token;
● Altri crypto-asset che non ricadono nelle altre categorie.

3. Nel regolamento MiCa sono esclusi i “non fungible token” ex articoli 2a, 6b e 6c, secondo cui «il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai crypto-assets che sono unici e non fungibili con altri crypto-assets» e «anche i beni o i diritti rappresentati devono essere unici e non fungibili affinché il crypto-asset sia considerato unico e non fungibile».

4. L’esclusione dal regolamento di Ntf (token crittografici che incorporano un diritto su un bene generalmente digitale) e DeFi (servizi finanziari innovativi su blockchain), è da ricondursi alla prossima emanazione degli standard tecnici di regolamentazione (Rts) da parte di Esma (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e Eba (Autorità bancaria europea).

(*) A cura di Antonio Lanotte

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©