Tassazione ordinaria per vincite extra Ue
La Ctr Lombardia esclude una sperequazione rispetto ai premi nazionali
In ossequio al principio del World Wide Taxation, secondo il quale i redditi ovunque prodotti sono tassati nel paese di residenza, i premi e le vincite corrisposti da case da gioco situate al di fuori dello Stato italiano o degli altri Stati membri dell’Unione o aderenti allo Spazio economico europeo non scontano le ritenute o le imposte sostitutive e devono essere indicati in dichiarazione e concorrere, secondo le ordinarie norme di diritto interno, alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente assoggettato ad imposizione ordinaria.
Così si pronuncia la Commissione tributaria regionale (Ctr) Lombardia con la sentenza 3754 del 15 ottobre 2021. Tutto nasce dall’impugnazione di un contribuente di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013 con il quale l’Ufficio recuperava ai fini Irpef, fra l’altro, redditi (diversi) provenienti da vincite da gioco. Tale rilievo veniva annullato dai giudici di prime cure che, richiamando il diritto Ue, sottolineavano la sperequazione tra la tassazione delle vincite da gioco di azzardo ottenute all’estero e la esenzione dalla imposta sul reddito di quelle realizzate in Italia. Ragionamento da respingere secondo i giudici del riesame. Il legislatore con la legge 122/2016 ha introdotto nell’articolo 69 Tuir il comma 1-bis, il quale prevede che «le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta». L’intento è prevenire il rischio di riciclaggio, autoriciclaggio, di fuga all’estero di capitali o di introduzione in Italia di capitali di incerta provenienza(Cassazione 24589/2020).