Imposte

Tassazione separata per i premi di risultato nei contratti decentrati

Benefici convenzionali per la distribuzione alla fondazione Svizzera. I soci possono invocare la Convenzione stipulata dagli Stati di residenza

L’agenzia delle Entrate chiarisce il sistema della tassazione sui premi di risultato legati al raggiungimento di obiettivi e alla produttività dei dipendenti, che, per loro natura, possono essere valutati ed erogati, solo nell’anno successivo a quello nel quale la prestazione è resa.

Con l’interpello n. 223/2021 viene ribadita la duplicità delle cause che giustificano la tassazione separata. Da una parte le cause giuridiche, che trovano fondamento in norme di legge, contratti collettivi, sentenze e atti amministrativi sopravvenuti; dall’altra le situazioni di fatto, legate ad altre cause che, tuttavia, non devono dipendere dalla volontà delle parti. Tra le prime viene annoverata anche l’esecuzione dell’accordo di contrattazione collettiva integrativa, mentre tra le seconde rientrano tutte le fattispecie per le quali il ritardo nel pagamento risulti non fisiologico rispetto ai tempi ordinari di liquidazione della voce stipendiale. In presenza di iter burocratici particolarmente complessi, l’analisi va svolta tenendo in considerazione anche analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta. Tra queste ultime rientrano proprio le premialità erogate nell’anno successivo e legate alle prestazioni rese dai dipendenti nell’anno precedente, la cui valutazione non può che essere effettuata ex post. Risulta evidente come in questo caso non sia rilevante la volontà di agire in maniera elusiva, ma sia la norma che l’intervento di vari soggetti richiedano tempi tecnici che fanno sforare l’annualità. Confermando l’impostazione degli anni precedenti, l’Agenzia evidenzia che in presenza di cause giuridiche, nessuna valutazione va effettuata in ordine al ritardo fisiologico e va applicata la tassazione separata. Al contrario, per le situazioni di fatto, tale indagine risulta prodromica alla scelta del regime ordinario o agevolato. Opzione che non può che ricadere sulla tassazione ordinaria in assenza di cause giuridiche e in presenza di ritardi fisiologici, che possono interessare anche più annualità in modo ricorrente. Ad esempio i premi sono corrisposti, costantemente, con un differimento di due o più anni. La tassazione separata ritorna in gioco nel momento in cui, ad esempio a seguito della semplificazione delle procedure, in uno stesso periodo d’imposta l’amministrazione riesce a liquidare la retribuzione di risultato maturata in più anni. In questo caso, l’annualità più recente è soggetta a tassazione ordinaria, mentre il recupero delle più datate sconta la tassazione agevolata.

Nel successivo interpello n. 243/2021 viene approfondito l’argomento ed evidenziato come i premi 2019, distribuiti sulla base di un contratto decentrato integrativo firmato nel 2020, sono soggetti a tassazione separata. Al contrario, la tassazione ordinaria si applica anche quando la fonte giuridica sia antecedente rispetto alla maturazione del compenso.

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