Contabilità

Tassazione del trust sull’ottovolante

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di Angelo Busani

L’attività di pianificazione del costo di istituzione di un trust è stata nuovamente messa in crisi dall’ennesima svolta che la Cassazione ha compiuto in ordine alla tassazione da assolvere per l’atto di sottoposizione di un dato patrimonio al vincolo del trust. Con la sentenza 13636/2018 (di cui Il Sole 24 Ore ha dato notizia il 31 maggio 2018) la Suprema corte ha sancito che:

l’imposta sui vincoli di destinazione non è (rispetto alla tradizionale imposta di successione e donazione) un’“imposta nuova” ma è l’imposta di donazione “ordinaria” applicata al particolare caso dell’atto istitutivo del vincolo di destinazione (tale è il vincolo sui beni apportati a un trust);

l’imposta di donazione si applica all’istituzione del vincolo di trust quando esso è originato mediante il trasferimento del patrimonio in trust dal disponente al trustee;

non si applica l’imposta di donazione se, nell’istituire un trust su un dato patrimonio, esso rimane (è il cosiddetto trust “autodichiarato”) di titolarità del disponente.

Difformemente rispetto alla sentenza 13636/2018, l’argomento che l’imposta sui vincoli di destinazione fosse un’imposta “nuova” (perché introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 2, comma 47, Dl 262/2006) e, come tale, applicabile conseguentemente agli atti di apporto di patrimonio in trust, era stato affermato nelle decisioni di Cassazione 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 5322/2015 e 4482/2016. In senso contrario, la Cassazione si era invece espressa nella sua decisione 21614/2016.

I precedenti

Così come sostenuto nella sentenza 13636/2018, l’argomento secondo cui l’imposta di donazione si applica all’istituzione del trust quando esso è originato mediante il trasferimento del patrimonio in trust dal disponente al trustee era stato sostenuto (ma argomentando che, come detto, l’imposta sui vincoli di destinazione fosse una “imposta nuova”) dalla Cassazione nelle decisioni 3737/2015 e 5322/2015.

Infine, l’argomento della sentenza 13636/2018 secondo cui non si applica l’imposta di donazione se, nell’istituire un vincolo di trust su un dato patrimonio, esso rimane di titolarità del disponente era stato avversato nelle decisioni 3735/2015, 3886/2015 e 4482/2016, ma accolto nella decisione n. 21614/2016.

L’interpretazione

È evidente lo sforzo della Cassazione di voler innovare la sua precedente giurisprudenza senza contraddirla, per quanto possibile. Ma, se è senz’altro apprezzabile lo sforzo della sentenza 13636/2018 di non smentire quanto la Suprema corte ha deciso in passato e, per quanto possibile, di portare in coerenza le sue precedenti decisioni - sforzo maggiormente apprezzabile in quanto, finalmente, si sta tranquilli sul punto che l’imposta di donazione non si applica agli atti istitutivi del fondo patrimoniale nel cui ambito non vi sia la traslazione di diritti reali immobiliari - non può tuttavia essere taciuto che il punto d’arrivo della Cassazione resta insoddisfacente.

Infatti, la tesi interpretativa più appropriata pare quella di considerare l’espressione normativa contenuta nell’articolo 2, comma 47, Dl 262/2006, non come l’istituzione di un’imposta nuova ma come l’affermazione secondo cui un’imposta “vecchia” (quella apprestata per tassare le donazioni) è bensì applicabile anche al “nuovo” fenomeno dei vincoli di destinazione, però solo quando, tramite l’istituzione di tali vincoli e la loro successiva attuazione, si giunge al medesimo risultato giuridico che si attua con l’utilizzo dei “vecchi” atti (le tradizionali donazioni) per i quali l’imposta di donazione è stata concepita.

In altre parole, la mera istituzione di un vincolo non esprimerebbe alcuna capacità contributiva, poiché questa invero si manifesta nelle attività che verranno poste in essere in attuazione del vincolo, le quali, volta a volta, potranno essere o a titolo oneroso o a titolo gratuito e, come tali, caso per caso tassate.

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