Tasse auto, senza ricorso la prescrizione è triennale
La mancata impugnazione della cartella produce la irretrattabilità del credito tributario ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale, che opera ex articolo 2953 del Codice civile solo qualora intervenga un titolo giudiziale definitivo: il principio – elaborato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 23397/2016 – è stato ora ribadito dalla Ctr Sardegna 221/5/2017 (presidente e relatore La Rocca).
Nell’occasione, in particolare, i giudici isolani seguono il percorso tracciato dalla Suprema corte anche in merito a un ulteriore passaggio: il termine prescrizionale dei crediti tributari e previdenziali dev’essere determinato in funzione della natura del credito stesso, indicato nell’atto della riscossione.
Il caso e la decisione
Nella fattispecie sottoposta all’esame della Ctr sarda, l’agente della riscossione avanzava la tesi dell’applicabilità dell’articolo 20, comma 6, del Dlgs 112/1999, che consente invero all’ente impositore di segnalare nuove azioni all’agente della riscossione, purché non sia decorso il termine decennale di prescrizione.
I giudici di merito hanno peraltro fatto notare – in linea con la richiamata pronuncia delle Sezioni unite - che la disposizione in rassegna «riguarda i rapporti interni tra Agente della riscossione ed Ente impositore», «ma non pare in grado di incidere sulle specifiche norme che fissino termini diversi relativi al rapporto di credito» sussistente tra contribuente ed ente impositore. Ne deriva che in presenza di una cartella di pagamento recante crediti inerenti a tasse automobilistiche, debba applicarsi il termine di prescrizione triennale, di cui all’articolo 5, comma 51, del Dl 953/1982.
L’aspetto affrontato dalla sentenza è estremamente delicato perché fino all’emanazione della pronuncia delle Sezioni unite si registrava un forte dibattito giurisprudenziale in merito all’applicabilità dell’articolo 2953 del Codice civile, disciplinante la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale agli atti impositivi mediante ruolo, e comunque alla riscossione coattiva di un credito di natura tributaria o previdenziale.
Nella legge di Bilancio
Sul punto si segnala l’ipotesi, emersa nell’ambito del disegno di legge di Bilancio 2018, di introdurre una norma di interpretazione autentica (e quindi applicabile anche per il passato) che stabilisca la prescrizione decennale delle cartelle di pagamento non contestate dal contribuente.
Qualora la norma venisse confermata anche nel corso dei lavori parlamentari, la scelta del legislatore sembrerebbe destinata ad avallare quell’orientamento (si veda, per tutte, la Cassazione 4283/2010) secondo il quale l’assenza di una norma che stabilisca i termini di prescrizione dei tributi erariali renderebbe applicabile il termine ordinario decennale: a sostegno di questa tesi si richiama l’articolo 2946 del Codice civile, ai secondo il quale «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni». Non mancano tuttavia pronunce di merito che anche recentemente abbiano affermato – sulla base di quanto dispone l’articolo 2948, n. 4) del Codice civile – il termine di prescrizione quinquennale per i tributi erariali e locali (da ultimo Ctp Avellino, sentenza 267/2017; Ctr Catanzaro 173/16).