Tax credit affitti verso una doppia proroga fino a maggio 2021
Il decreto Sostegni-bis estende il bonus per le imprese turistico-ricettive e le aziende fino a 10 milioni di ricavi (e con calo del 30% nel 2020)
Un altro mese di tax credit affitti per gli operatori del turismo e dell’ospitalità. E un “recupero” di cinque mesi per gli altri soggetti. Così la bozza del decreto Sostegni-bis allo studio del Governo estende e proroga il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto all’articolo 28 del Dl Rilancio 34/2020.
Imprese del turismo
Il nuovo decreto proroga al 31 maggio 2021 il tax credit – finora previsto sino al 30 aprile – per le imprese turistico-ricettive (alberghi, agriturismi, stabilimenti termali, eccetera), le agenzie di viaggio e i tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per il mese di maggio 2021 a queste strutture spetta dunque il credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo e del 50% dei canoni per affitto d’azienda.
La platea delle imprese turistico-ricettive – ricordiamo – era già stata “premiata” dalla proroga dell’ultima legge di Bilancio (legge 178/2020, articolo 1, comma 602), che aveva concesso la possibilità di fruire del tax credit fino ad aprile 2021, aggiungendo ai beneficiari anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Con l’ulteriore proroga del decreto Sostegni-bis (che interviene sul comma 5 dell’articolo 28 del Dl Rilancio), il tax credit spetta quindi continuativamente per i mesi da marzo 2020 a maggio 2021.
Altre aziende (con tetto ai ricavi)
Ma il decreto – sempre all’articolo 3 della bozza – contiene anche un’altra novità, rivolta più in generale agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti: l’estensione del tax credit ai mesi da gennaio a maggio 2021.
Questi soggetti – che coincidono con i beneficiari del contributo a fondo perduto ex articolo 1 del Dl Sostegni 41/2021 – devono però avere un volume di ricavi e compensi fino a 10 milioni di euro nel 2019 e aver registrato un ammontare medio mensile del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto a quello medio mensile del 2019.
Il requisito del calo dei ricavi non è però richiesto a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Per queste imprese si applicano le regole contenute ai commi 1, 2 e 4, articolo 28, del Dl Rilancio, «in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021». Il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda.