Imposte

Tax credit locazioni in Comuni colpiti da calamità: decidono le ordinanze dei commissari

La legge di conversione del Dl 34/2020 ha ampliato la platea dei beneficiari

di Gabriele Ferlito

La legge 77/2020, che ha convertito il Dl 34/2020, ha ampliato la platea dei beneficiari del tax credit locazioni, includendo, tra l’altro, i soggetti che, indipendentemente dal calo di fatturato o dei corrispettivi, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020).

Tale “eccezione alla regola” è stata oggetto di un documento di ricerca redatto l’8 ottobre 2020 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili unitamente alla Fondazione nazionale dei commercialisti. Il documento cerca di fare ordine sui requisiti necessari per godere della “deroga” e fornisce un’elencazione piuttosto dettagliata (ma comunque non esaustiva) dei Comuni che assumono rilevanza a questi fini.

I chiarimenti delle Entrate

Sul punto, si ricordano anzitutto i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 22/E/2020, secondo cui la “deroga” al regime ordinario richiede:

1) il domicilio fiscale o la sede operativa in Comuni colpiti da un evento calamitoso;

2) la sussistenza dello stato di emergenza dettato dall’evento calamitoso al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19);

3) il domicilio fiscale o la sede operativa stabiliti in tali Comuni calamitati a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.

Le regole sullo stato di emergenza

In materia di stati di emergenza, la normativa di riferimento (articoli 7 e 24 del Dlgs 1/2018, il Codice della protezione civile) prevede che il Consiglio del ministri deliberi lo stato di emergenza di rilievo nazionale al verificarsi di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità o estensione, devono essere fronteggiati con immediatezza impiegando mezzi e poteri straordinari durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Sotto il profilo procedurale, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza fissandone la durata e l’estensione territoriale e nomina i commissari delegati all’emergenza autorizzando l’emanazione delle ordinanze di protezione civile volte a fronteggiare la situazione emergenziale.

La lista dei Comuni

Pertanto, la lista dei Comuni colpiti da calamità va sempre individuata facendo riferimento alle ordinanze dei commissari delegati (ed alle relative proroghe), e non ai Dpcm che proclamano lo stato d’emergenza, come del resto confermato dall’agenzia delle Entrate seppure in materia di cedolare secca sugli affitti (interpello 470/2019).

Da ultimo si ricorda che, le istruzioni alla compilazione del modello per la richiesta del contributo a fondo perduto contenevano una lista di Comuni in stato di emergenza al 31 gennaio 2020. Si trattava tuttavia di un elenco esemplificativo, che riguardava essenzialmente gli eventi calamitosi di carattere sismico.

Mancavano invece tutti gli stati di emergenza (ancora attuali al 31 gennaio 2020) dichiarati per eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane. Un’elencazione piuttosto dettagliata degli stati di emergenza dichiarati a tali fini è rinvenibile, oltre che nel richiamato documento di ricerca redatto da Cndcec e Fnc, sul sito internet della Protezione Civile, alla sezione “Emergenze per il rischio meteo-idro”.

In ogni caso, è onere dei contribuenti individuare i Comuni interessati dalle delibere emergenziali, facendo riferimento ai provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

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