Tax credit musica con spese attestate da sindaci, revisori o professionisti abilitati
Definite le regole per la versione estesa del bonus sul 2021. Domande dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022
Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e a quelle organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali. Sono tali le spese per:
• compensi afferenti allo sviluppo dell’opera, quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi di tale sviluppo;
• relative all’utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
• di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera, di progettazione e realizzazione grafica;
• di promozione e pubblicità dell’opera.
A stabilirlo il Dm Cultura del 13 agosto 2021 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 2 novembre.
Le spese sono plafonate a 250mila euro per ciascuna opera con un conseguente tax credit massimo di 75mila euro ad opera e comunque entro l’importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, pari a 800mila euro nei tre anni.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da altro professionista abilitato (commercialisti e esperti contabili, periti commerciali, consulenti del lavoro o dal responsabile del Caf).
Dovrà essere presentata apposita istanza telematica al ministero della Cultura dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell’opera digitale.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze, la direzione generale Cinema e audiovisivo comunica all’impresa il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, in caso di riconoscimento, l’importo del credito effettivamente spettante. Importo che potrebbe essere proporzionalmente ridotto qualora il totale complessivo dei crediti richiesti superi i fondi stanziati.
Il credito d’imposta è non imponibile ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione all’impresa del riconoscimento dell’agevolazione e dell’importo spettante.
La dotazione complessiva è di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.
Il bonus spetta solo alle imprese esistenti da almeno un anno alla data della prima richiesta all’ulteriore condizione di avere nell’oggetto sociale la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, di cui all’articolo 78 della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920 (attività di registrazione sonora e di editoria musicale), nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.