Imposte

Tax credit da trasformazione Dta, confermato il codice tributo «6834»

La risoluzione 71/E mantiene il codice da utilizzare in F24 già creato per il bonus previsto dal Dl 225/2010

di Michela Folli e Marco Piazza

Le società che compensano i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (Dta) per perdite fiscali ed eccedenze Ace in corrispondenza con la cessione di crediti verso debitori inadempienti possono utilizzare il codice tributo «6834» («Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate») già in uso per la compensazione, tramite il modello F24 del credito d’imposta, derivante dalla trasformazione delle Dta in base al Dl 225 del 2010. Lo conferma, molto opportunamente, la risoluzione 71/E del 18 novembre.

Ricordiamo che l’articolo 44-bis del Dl 34 del 2019 – come sostituito dall’articolo 55 del Dl 18 del 2020 e modificato dall’articolo 72 del Dl 104 del 2020 - stabilisce, in sostanza, che le società che, entro il 31 dicembre 2020, cedono a terzi, a titolo oneroso, crediti “deteriorati” possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Dta) corrispondenti ad un ammontare di perdite fiscali o eccedenze Ace non ancora utilizzate non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, i crediti d’imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione utilizzando il modello F24, oppure possono essere ceduti infragruppo o a terzi (come previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del Dpr 602 del 1973) o infine possono essere chiesti a rimborso.

Il vantaggio derivante dal fatto che non sia stato istituito un nuovo apposito codice tributo è duplice. Da un lato, infatti, le società che hanno già effettuato compensazioni con il vecchio codice non dovranno rettificare il versamento con la procedura Civis (si veda Il Sole 24 Ore del 6 novembre); dall’altro le società che già stanno compensando crediti d’imposta scaturiti dall’applicazione del Dl 225 del 2010 non dovranno effettuare conteggi separati.

Quanto alla scelta fra le diverse modalità di utilizzo del credito, può essere utile fare riferimento anche alla circolare 37/E del 2012 richiamata dalla risposta 18 del 2020, la quale ha precisato che il contribuente ha facoltà di scegliere tra le tre diverse opzioni consentite.

Con riferimento al caso in cui si opti per la cessione del credito infragruppo o a terzi, l’Agenzia ha ricordato che l’acquisto può avvenire esclusivamente al valore nominale.

Nel caso di cessione del credito infragruppo ex articolo 43-ter del Dpr 602 del 1973, il credito potrà essere utilizzate dal cessionario, solo a partire dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si è generata in capo al soggetto cedente (si veda da ultimo la risposta 264 del 2020). Inoltre, al cessionario potrebbe non estendersi la facoltà di utilizzare il credito «senza limiti d’importo». Tale previsione, infatti – secondo la circolare 37/E del 2012 opererebbe solo nei confronti del soggetto in capo al quale è sorto il credito.

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