Imposte

Tax free shopping con fattura elettronica da settembre 2018

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di Michele Brusaterra


Fattura elettronica per il tax free shopping a partire da settembre 2018. Questa è la nuova data fissata dalla legge di Bilancio 2018, e più precisamente dal comma 1088 dell’articolo 1 della legge 205/2017, per l’adozione della fattura elettronica per le cessioni di beni, di valore superiore a 155 euro, ai cosiddetti viaggiatori stranieri, extra-comunitari, destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea.

L’adozione della fattura elettronica era stata fissata a gennaio 2018, dal Dl 193/2016, e più precisamente dall’articolo 4-bis, ma l’obbligo è stato procrastinato di otto mesi.

La norma in commento, che è stata introdotta con la finalità di garantire «l’interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema Otello (Online tax refund at exit: light Lane optimization)», riguarda le cessioni regolate dall’articolo 38-quater del Dpr 633/1972.

Tale norma dispone che in presenza di cessioni effettuate nei confronti di un cessionario domiciliato o residente fuori della Comunità economica europea che acquisti beni per importo complessivo superiore ad euro 154,94, comprensivo di Iva, la cessione può essere effettuata senza pagamento dell’imposta purché i beni oggetto di acquisto siano destinati all’uso personale o familiare del cessionario e siano da trasportarsi nei bagagli personali del cessionario stesso.

La condizione, quindi, è che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura che il cedente ha consegnato al cessionario deve essere restituito al primo vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione. La fattura dovrà anche recare l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente, prima di ottenere il visto doganale.

Nel regime «tax free», però, anziché ricevere direttamente una fattura senza Iva, il cessionario extra-comunitario può in alternativa usufruire dello sgravio dell’imposta, attraverso la restituzione della stessa qualora il cedente, non avvalendosi della procedura appena sopra descritta, decida di emettere regolare fattura con l’imposta.

Si deve fare attenzione che, nel caso di emissione di fattura senza imposta e di mancata restituzione della copia con il cosiddetto visto uscire, il cedente deve procedere a regolarizzare la situazione attraverso l’emissione di una nota di variazione in aumento entro un mese dalla scadenza dei quattro mesi.

È utile ricordare, sempre con riferimento a tali cessioni, che attraverso la risposta a un «Question Time» posto in VI Commissione Finanze, proprio sull’argomento in oggetto, il 13 ottobre scorso l’agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla possibilità di ricomprendere fra le operazioni che fanno maturare il plafond Iva, anche le cessioni di beni poste in essere nei confronti di soggetti extra-comunitari all’interno dei «Duty free shop», collocati nei porti, aeroporti e stazioni di frontiera.

È stato pertanto chiarito che, acquisendo la merce introdotta nei duty free shop, che può essere merce sia unionale che non unionale, tale circostanza non può far considerare i duty free shop come «territorio extra doganale». Con questa premessa l’agenzia è arrivata quindi immediatamente alla conclusione che le cessioni di beni a soggetti extra-comunitari che li utilizzano o consumano al di fuori del territorio europeo, non danno diritto alla maturazione del plafond ai fini Iva.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)

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