Imposte

TELEFISCO 2020 / Spese per familiari con Dsa: il rimborso del datore non è tassato

Le somme versate dall’azienda nell’ambito di un piano di welfare aziendale non concorrono alla formazione del reddito

immagine non disponibile

di Giovanni Renella

Non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del Tuir) le spese rimborsate dal datore di lavoro nell’ambito di un piano di welfare aziendale a favore di propri dipendenti con familiari (tra quelli indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche non fiscalmente a carico) con disturbo specifico dell’apprendimento – DSA – per l’acquisto di dispositivi diretti a favorire la comunicazione verbale e che assicurano ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

È questa in sintesi una delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti posti dai lettori in tema di welfare aziendale.

Rimborso per attività sportiva
A parere dell’agenzia delle Entrate i rimborsi da parte di un datore di lavoro delle spese per l’attività sportiva (dilettantistica o professionistica) praticata da un familiare (tra quelli indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche non fiscalmente a carico), di propri dipendenti (generalità o categorie, anche omogenee) non rientrano tra quelli che possono beneficiare del regime fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis).

Infatti, nonostante la loro rilevanza sociale (le spese in parola potenzialmente soddisfano le finalità di «educazione, istruzione e ricreazione» individuate dall’articolo 100, comma 1, del Tuir) a parere dei tecnici delle Entrate l’elencazione delle finalità contenute nella richiamata lettera f-bis) – «educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari» – non consente di estendere il beneficio fiscale anche al rimborso delle spese sostenute per la pratica di attività sportive, anche in età prescolare.

Pertanto, per poter fruire di un trattamento fiscale agevolato è necessario che il familiare (e/o lo stesso dipendente) pratichi un’attività sportiva presso strutture messe a disposizione dal datore di lavoro (lettera f-bis del comma 2), sia in strutture interne (ad esempio, palestra aziendale) o esterne (ad esempio, circolo di tennis), ovvero mediante abbonamenti o carnet di ingressi (circolare 28/E/2016). In tal caso è, infatti, richiesta come condizione per fruire dell’agevolazione fiscale che il lavoratore rimanga estraneo al rapporto economico che intercorre tra il datore di lavoro ed il terzo erogatore del servizio, ciò al fine di evitare l’aggiramento del divieto di erogare una prestazione in denaro ove non previsto.

Sussidi per studenti con Dsa
L’interpretazione delle Entrate risulta invece estensiva in presenza di rimborsi effettuati dai datori di lavoro a favore di propri dipendenti (potenzialmente a tutta la generalità o a categorie, anche omogenee) per le spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (legge 170/2010 «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»), che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere da parte di propri familiari/studenti con Dsa. Tenuto conto delle finalità perseguite dalla citata norma (tra cui quelle di garantire il diritto all’istruzione, favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, e garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità) secondo i tecnici delle Entrate i dispositivi in esame sono riconducibili nell’ambito di applicazione della richiamata lettera f-bis.

Analogamente si osserva che è agevolabile, oltre al rimborso dei suddetti dispositivi, anche la messa a disposizione di sussidi eventualmente acquistati direttamente dal datore di lavoro a favore di familiari con Dsa di propri dipendenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©