Adempimenti

Telefisco 2023, le risposte delle Entrate sugli aiuti Covid

Pubblichiamo le risposte rese dall’Agenzia nel corso del convegno del Sole 24 Ore del 26 gennaio 2023

Le risposte dell’agenzia delle Entrate presentate a Telefisco 2023. Gli altri quesiti, compresi quelli del ministero dell’Economia e della Guardia di finanza, sono tutti consultabili su NT+Fisco.

1. Eccedenza su massimale del periodo successivo

Le istruzioni al modello di autodichiarazione degli aiuti di Stato prevedono che, in caso di superamento dei limiti previsti nel primo periodo temporale (1° marzo 2020 – 27 gennaio 2021), il contribuente, esclusivamente con riguardo agli aiuti rientranti nel «regime ombrello», può effettuare la restituzione dell’eccedenza mediante riallocazione della stessa, aumentata degli interessi, a scomputo dei più elevati massimali previsti per il periodo successivo. Si chiede conferma che tale riallocazione sul massimale del secondo periodo sia consentita anche qualora, in quest’ultimo arco temporale, l’impresa non abbia maturato alcun nuovo aiuto. Il dubbio nasce dal fatto che la Faq «Allocazione aiuti», se da un lato pare esprimersi in senso affermativo, dall’altro richiama l’articolo 4, comma 3, del Dm 11 dicembre 2021 secondo cui, in assenza di nuovi aiuti, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Si conferma che la riallocazione sul massimale del secondo periodo è consentita anche qualora, in quest’ultimo arco temporale, l’impresa non ha maturato alcun nuovo aiuto.

Quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del Dm 11 dicembre 2021 secondo cui, in assenza di nuovi aiuti, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato è da riferirsi al caso in cui il beneficiario non ha trovato capienza di riallocazione sul massimale del secondo periodo nella misura in cui sono stati superati i più elevati limiti autorizzati previsti e relativi a:

● la Sezione 3.1 ovvero 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

● la Sezione 3.12 ovvero 10.000.000 di euro per impresa unica.

2. Nessun errore bloccante

Qualora l’impresa abbia percepito «altri aiuti» (diversi cioè da quelli del regime «ombrello»), i quali da soli hanno comportato il superamento dei massimali, e abbia altresì usufruito di aiuti del «regime ombrello», essa (come si evince dalla Faq «Riversamento degli splafonamenti») avrà la possibilità, a sua discrezione, di procedere alla restituzione (solamente) degli altri aiuti (per la parte eccedente il massimale) prendendo contatti con le Amministrazioni competenti quanto alle modalità di riversamento. In queste situazioni, si chiede come compilare il modello di autodichiarazione, dato che, una volta attestato il superamento dei massimali nel frontespizio (tenendo conto anche degli «altri aiuti»), diviene obbligatoria (salva la generazione di un errore bloccante) la compilazione del riquadro Superamento limiti sezioni 3.1. e 3.12. Tale riquadro, però, riguarda (secondo le istruzioni) solo lo splafonamento degli «aiuti ombrello» che, nel caso in esame non si verifica.

Nel caso in cui venga attestato il superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework e sia compilata la sezione II del quadro A (altri aiuti), il software di compilazione del modello di autodichiarazione non impone la compilazione del riquadro «Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12» che, quindi, può essere lasciato vuoto qualora lo splafonamento sia da imputarsi interamente agli altri aiuti diversi da quelli rientranti nel «regime ombrello».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©