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Proroga del Superbonus 110% per Onlus, Odv e Aps

La proroga del super bonus del 110% al 2025 per le Onlus, le Odv e le Aps, che possono beneficiare dell’aumento dei limiti di spesa per il superbonus dell’articolo 119, comma 10-bis, del Dl 34/2020 è contenuta nel secondo periodo del comma 8-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020, dedicato agli «interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza». La proroga riguarda solo gli interventi che rispettano queste condizioni del primo periodo del comma 8-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020?

L’articolo 9, comma 1, lettera c), del Dl 176/2022 (cosiddetto decreto Aiuti-quater) ha aggiunto un periodo al comma 8-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020, ai sensi del quale, a determinate condizioni, il Superbonus continua ad applicarsi nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Il nuovo periodo stabilisce, in particolare, che «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento».

Ai sensi del citato comma 10-bis, le Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) o le Associazioni di promozione sociale (Aps), che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119) determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (Omi).

Si ritiene che la modifica al citato comma 8-ter sia finalizzata a consentire l’applicazione del Superbonus con l’aliquota del 110%, anche per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025, dalle Onlus, Odv e Aps che soddisfano i requisiti previsti dal comma 10-bis, indipendentemente dal rispetto delle condizioni previste dal primo periodo del medesimo comma 8-ter.

A tale conclusione, si perviene per ragioni di ordine logico-sistematico, atteso che le Onlus, le Odv e le Aps già rientravano nell’ambito applicativo del citato comma 8-ter dell’articolo 119, nell’ipotesi in cui – analogamente agli altri soggetti cui tale disposizione fa riferimento – avessero effettuato interventi su immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, richiamati dalla norma, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, resi inagibili a seguito di danni derivanti da tali eventi.

Limite di spesa per l’installazione di impianti

 L’articolo 119 del decreto Rilancio prevede al comma 16-ter che: «Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto». La norma, in sostanza, consente l’applicazione delle agevolazioni fiscali per impianti solari fotovoltaici fino alla soglia di 200 kW per le configurazioni di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e “comunità energetiche rinnovabili”. Considerato che la norma prevede inoltre che «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute», si chiede se in base a tale disposizione, per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati dalle Onlus, Odv e Aps che si trovano nelle condizioni di cui al comma 10-bis spetti il Superbonus con l’aliquota del 110% delle spese sostenute anche nell’ipotesi in cui non abbiamo costituito una delle configurazioni indicate nella norma.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha modificato il comma 16-ter dell’articolo 119 del Dl n. 34 del 2020, che contiene specifiche disposizioni in ordine all’applicazione delle agevolazioni fiscali spettanti per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr 26 agosto 1993, n. 412, realizzati dalle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del Dl 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 («autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili» e «comunità energetiche rinnovabili»). In particolare, il comma 10, lettera b), della legge di Bilancio 2023 ha aggiunto, nel citato comma 16-ter dell’articolo 119, il terzo periodo, ai sensi del quale: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute».Dal dato letterale della norma, che fa espresso riferimento agli interventi di cui al comma 10-bis, vale a dire agli interventi effettuati dalle Onlus, Odv e Aps che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali sugli immobili ivi previsti, si evince che questi soggetti possono avvalersi del Superbonus con l’aliquota del 110% delle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici fino alla soglia di 200kW, indipendentemente dalla circostanza che abbiano costituito una delle predette configurazioni di cui all’articolo 42-bis del Dl n. 162 del 2019.Questo assunto trova conferma, altresì, negli atti parlamentari (dossier/schede di letture del “Servizio Studi” del Senato n. 18/5 legge di Bilancio 2023 A.S. n. 442 - Volume I), da cui risulta che: «La disposizione riconosce inoltre alla lettera b) che, fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l’applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110 per cento. […]».Inoltre, mentre per gli interventi realizzati dalle predette configurazioni di cui all’articolo 42-bis del Dl n. 162 del 2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW e fino a 200 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir (risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021), per le Onlus, Odv e Aps, in possesso dei requisiti previsti dal comma 10-bis dell’articolo 119, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute.Resto fermo che l’applicazione di questa disposizione è comunque subordinata alla: condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” indicati al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici), nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa; cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del Dl 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

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