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Telefisco 2024, le risposte delle Entrate: bonus Sud

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Istanze di accesso al credito d’imposta

Nel 2024 sarà ancora possibile presentare istanze di accesso al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno in relazione alle spese sostenute nel corso del 2023?

Si ipotizzi il caso di un’impresa che ha ordinato un bene nel 2023, consegnato nel 2023 con fattura che perviene nel 2024, anche se con data 2023. L’impresa avrà comunque la possibilità di chiedere nel 2024 il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno operativo nel 2023?

La risposta è favorevole. Possono fruire del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 208/2015, le «(…) imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi (…) fino al 31 dicembre 2023».

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023, Prot. n. 188347, di approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito in oggetto, al paragrafo 3.2, prevede che per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, «Il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni (…)», conseguentemente, sarà ancora possibile chiedere nel 2024 il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, operativo nel 2023.

In merito ai criteri di imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, si richiamano i chiarimenti forniti con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, con la quale (cfr. il paragrafo 5), è stato specificato che: «L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del Tuir, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale».

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