Telefisco 2024, le risposte delle Entrate: fiscalità della crisi
Composizione negoziata e debiti fiscali
L’articolo 25-bis del Codice della crisi prevede, per le imprese che accedono al percorso della composizione negoziata, misure premiali fiscali, che, pur consentendo la riduzione di sanzioni e interessi, non prevedono la possibilità di falcidiare i tributi. Inoltre, nessuna disposizione relativa alla composizione negoziata rinvia ai successivi articoli 63 e 88, che disciplinano la transazione fiscale, e la legge delega n. 111/2023 prevede la futura estensione della transazione fiscale alla composizione negoziata. Se ne dovrebbe dedurre che allo stato la falcidia dei tributi non è consentita nell’ambito di tale percorso, ma solo nell’Adr o nel concordato in cui questo sfoci. Qual è la posizione dell’agenzia delle Entrate?
In sede di composizione negoziata della crisi, non è prevista alcuna disposizione che consenta la falcidia del debito tributario, peraltro in assenza di un controllo da parte del Giudice.
In questo contesto, è riconosciuta esclusivamente la facoltà di dilazionare il debito. Detta facoltà è peraltro estesa – per effetto dell’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – alle somme non ancora iscritte a ruolo a titolo di imposte dirette e Iva.
La specifica previsione dell’estensione della transazione fiscale alla composizione negoziata, contemplata dalla legge di delega per la riforma fiscale, costituisce espressa conferma dell’attuale inammissibilità di falcidiare il credito tributario nell’ambito di detto procedimento.