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Telefisco 2024, le risposte delle Entrate: fisco e welfare

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La determinazione del valore dei prestiti del datore

La modifica del criterio forfettario di determinazione del valore dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti, di cui all’articolo 51, comma 4, lett. b) Tuir, è già in vigore dal periodo d’imposta 2023. Come dovrà procedere il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, per rideterminare il valore del benefit, dallo stesso erogato nel 2023, da condurre a tassazione?

Commento: Come noto, all’articolo 3, del Dl n. 145 del 2023 sono stati aggiunti due nuovi commi (3-bis e 3-ter), in base ai quali, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Venendo all’ambito temporale delle novità, come espressamente previsto, le modifiche operano già nel 2023. Ne consegue che il datore di lavoro già quest’anno dovrà applicare le nuove regole anche per prestiti concessi ai propri dipendenti a inizio anno, dovendo, se del caso, procedere a correggere quanto già tassato in corso d’anno in sede di conguaglio e, cioè, entro e non oltre il 28 febbraio del 2024.

L’articolo 3, comma 3-bis, del Dl n. 145 del 2023 prevede che, all’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi». Il successivo comma 3-ter stabilisce che: «Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

Con riferimento al momento di imputazione del compenso in natura in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti di cui all’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir, e di applicazione della ritenuta alla fonte, sono state fornite indicazioni dall’Amministrazione, con la circolare del ministero delle Finanze 17 maggio 2000, n. 98, in risposta al quesito 5.2.1, che sono state ribadite nella risoluzione 25 luglio 2023, n. 44/E. In questi documenti di prassi, è stato chiarito, per quanto di interesse in questa sede, che il momento di applicazione della ritenuta è quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilite dal relativo piano di ammortamento, salvo effettuare eventuali modifiche in sede di conguaglio.

Ciò posto, considerato che la modifica della determinazione del compenso in natura, in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti, è entrata in vigore il 17 dicembre 2023 e si applica relativamente a tutti gli interessi pagati nel periodo d’imposta 2023, si ritiene che, relativamente agli interessi tassati precedentemente all’entrata in vigore della norma, il datore di lavoro debba necessariamente tener conto della nuova regola di determinazione del reddito in sede di conguaglio.

Fringe benefit e tasso di finanziamento

Il decreto Anticipi (Dl 145/2023) ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir, stabilendo che il valore dei fringe benefit che concorre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente per i prestiti a tasso fisso è costituito dal 50% della differenza positiva tra l’importo degli interessi calcolata al tasso di ufficiale di riferimento (Tur) in vigore alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato al finanziamento. La norma non disciplina espressamente il regime applicabile in caso di rinegoziazione del tasso di finanziamento, fattispecie nella quale muta uno degli elementi essenziali alla base del calcolo del fringe benefit (il tasso applicato).

Sul punto si osserva che, in caso di rinegoziazione, appare logico confrontare gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso (fisso) determinato al momento della rinegoziazione con il Tur vigente al momento della rinegoziazione e non al momento della concessione del finanziamento originario; solo in questo modo, infatti, si può tener conto delle situazioni di mercato (e del Tur) vigenti al momento della rinegoziazione. Nel caso di rinegoziazione da tasso variabile a tasso fisso, si dovrebbe poi tenere conto che la rinegoziazione modifica anche la disciplina fiscale applicabile, in quanto si passa da un tasso variabile (per cui il Tuir prevede un confronto con gli interessi dovuti secondo il Tur vigente al momento della scadenza della rata) a un tasso fisso (caso in cui, invece, va preso il Tur vigente al momento della concessione del prestito a tasso fisso, che non può che essere il momento del passaggio da tasso variabile a fisso).

In entrambi i casi, il confronto con il Tur vigente al momento della (iniziale) concessione del prestito concorrerebbe a determinare valori imponibili indipendenti dalla situazione sostanziale, la quale vede mutato l’elemento cardine costituito dal tasso di finanziamento quale variabile essenziale in grado di esprimere compiutamente la reale capacità contributiva del dipendente.

Si chiede, quindi, di conoscere il regime fiscale applicabile in caso di rinegoziazione del tasso di finanziamento.

Con riferimento al quesito sottoposto in merito alla modalità di determinazione del valore del fringe benefit da prestiti al dipendente, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 3-bis, del Dl 18 ottobre 2023, n. 145 (cosiddetto decreto Anticipi), nell’ipotesi di rinegoziazione del finanziamento, si ritiene di concordare con la soluzione prospettata.

Con specifico riferimento all’ipotesi di rinegoziazione di finanziamenti, si ritiene, infatti, che la formulazione della norma citata, la quale per i prestiti a tasso fisso, ai fini del confronto con l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato al finanziamento fa riferimento al tasso ufficiale di riferimento (Tur) vigente «alla data di concessione del prestito», vada interpretata alla stregua del chiarimento reso in materia di detraibilità degli interessi per mutui con la circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, pagina 94, secondo cui ai fini della corretta indicazione dell’importo degli interessi passivi «qualora sia stato stipulato un contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga occorre far riferimento alla data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo. In tale circostanza, per data di stipula del contratto di mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo». In caso di rinegoziazione del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), si è, pertanto, dell’avviso che il confronto vada effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

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