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Erogazioni liberali e conferimenti iniziali

Si chiede di confermare se l’articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 – «Codice del Terzo Settore» - il quale prevede una detrazione pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Ets e una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato per le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche, enti e società a favore degli Ets, sia applicabile anche ai conferimenti iniziali in denaro e alle erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate a una fondazione Ets (ad esempio, dal fondatore o da altri partecipanti sostenitori).

L’articolo 83, comma 1, del Dlgs 117/2017 stabilisce che «[d]all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro». Il successivo comma 2 prevede che «le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Ets da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato […]».

Lo stesso comma 2 stabilisce poi che, con apposito decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2. L’articolo 3 del decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, rubricato «Oggetto delle erogazioni liberali in natura e valorizzazione dei beni», al comma 1 dispone che «l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir». Inoltre, il successivo comma 4 prevede che «qualora […] il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene».

Ciò precisato, si evidenzia che l’oggetto della disposizione in commento sembrerebbe essere costituito dalle sole donazioni, vale a dire dall’erogazione di somme di denaro o di beni con spirito di liberalità e non anche dagli atti di dotazione delle fondazioni.

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