Telefisco 2024, le risposte del Mef: processo tributario
Pubblichiamo le risposte del ministero dell’Economia e finanze ai quesiti di Telefisco 2024. In tema processo tributario le risposte sono state elaborate dal dipartimento della Giustizia tributaria.
Testimonianza scritta: quale modello usare
In attesa che venga predisposto il modello della testimonianza scritta previsto dal decreto sulla riforma del contenzioso e considerando che tale previsione è già attualmente in vigore in forza della legge 130/2022, è possibile utilizzare il modello previsto dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni attuative o ci sono altre disposizioni cui devono attenersi i giudici e le parti?
Il comma 4 dell’articolo 7 del Dlgs 546/1992, introdotto con l’articolo 1, comma 1, lett. a), del Dlgs. 220/2023, ha modificato la disciplina relativa alla testimonianza scritta, prevedendo che «la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica». In attesa della pubblicazione del modello sul sito istituzionale del Dipartimento della Giustizia tributaria, il richiamo della norma alle forme previste dall’articolo 257-bis del Codice di procedura civile e il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, comportano l’estensione al processo tributario degli stessi adempimenti e obblighi previsti nel processo civile.
Pertanto, fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale contenente il modello di testimonianza in argomento, si ritiene che il modello previsto dal codice di procedura civile sia utilizzabile anche nel processo tributario. Ovviamente, allo stesso dovranno essere apportate le necessarie modifiche quali, ad esempio, i riferimenti della Corte di Giustizia tributaria adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario.
La produzione di prove in appello
Il nuovo articolo 58 del Dlgs 546/1992 esclude la produzione di nuove prove in appello, salvo specifiche deroghe. Tale previsione è in vigore dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta» del relativo decreto. Come si dovrà comportare il difensore, nell’ipotesi in cui non abbia prodotto legittimamente (stante la norma attualmente in vigore) determinati documenti nel corso del primo grado, se la proposizione dell’appello è successiva all’entrata in vigore di tale nuova disposizione?
Il primo periodo del primo comma dell’articolo 58 del Dlgs 546/1991, così come modificato dall’articolo art. 1, comma 1, lett. bb), Dlgs. 220/2023, prevede che: «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti». La norma prosegue, affermando la possibilità di ammissione di documenti nuovi, nel caso in cui «il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
Pertanto, anche nel caso prospettato, rientra nella esclusiva cognizione del collegio verificare la possibilità di ammettere i documenti non prodotti dinanzi al giudice di primo grado.
Lettura del dispositivo e decorso dei termini
Il nuovo articolo 35 del Dlgs 546/92 prevede l’obbligo del collegio di dare lettura immediata del dispositivo ovvero, in caso di riserva, di comunicarlo nel termine perentorio di 7 giorni. Il termine per il deposito della sentenza/motivazioni può ritenersi di 30 giorni, come disciplinato dalle regole generali? In tale contesto è corretto ritenere che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della successiva impugnazione la data di lettura del dispositivo sia ininfluente?
Il termine per il deposito della sentenza è disciplinato dall’articolo 37 del Dlgs 546/1992, in cui si stabilisce che la sentenza è pubblicata «mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione».
La disciplina dell’impugnazione della sentenza, invece, è contenuta nell’articolo 51 del Dlgs 546/1992 in cui si dispone che i termini decorrono dalla «notificazione ad istanza di parte» ovvero dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 38, comma 3, del Dlgs 546/1992 e art. 327 del c.p.c.). Alla luce del quadro normativo sopradescritto, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la data di lettura del dispositivo è ininfluente.
Sospensiva e dispositivo
Quali sono le conseguenze processuali e/o disciplinari se il collegio non comunica tempestivamente il dispositivo della udienza di sospensiva?
Le norme inerenti alle comunicazioni del dispositivo dell’udienza di sospensione (art. 47 del Dlgs 546/1992) non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.
Per quanto riguarda i profili disciplinari, invece, è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado - che esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti - valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo in esame possa configurarsi una fattispecie che rientra nelle ipotesi previste dall’articolo 15 del Dlgs 545/1992, in materia di sanzioni disciplinari.
Dispositivo e termine dei 7 giorni
Quali sono in futuro le conseguenze processuali e/o disciplinari se il collegio non comunica entro 7 giorni il dispositivo della udienza di merito dal momento che tale termine sembrerebbe perentorio?
Le norme contenute nell’art. 35 del Dlgs 546/1992, relative alle comunicazioni del dispositivo dell’udienza di merito non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.
Per quanto riguarda i profili disciplinari, invece, è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado - che esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti - valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo in esame possano configurarsi una fattispecie che rientra nelle ipotesi previste dall’articolo 15 del Dlgs 545/1992, in materia di sanzioni disciplinari.
Ricorso telematico in scadenza di sabato
Si applica anche alla notifica telematica di un ricorso tributario la regola secondo cui se la scadenza del ricorso è di sabato, essa è automaticamente prorogata al giorno successivo non festivo?
L’articolo 155 del codice di procedura civile, applicabile al processo tributario mediante il rinvio generale di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, statuisce che «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato».
La disciplina processuale tributaria non esclude che le notifiche telematiche degli atti processuali possano usufruire della proroga prevista per il termine che cade in un giorno festivo o di sabato. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass., 31 maggio 2016, n. 11269, più recentemente Cass., 9 gennaio 2024, n. 740), si ritiene che si applichi anche alla notifica telematica di un ricorso tributario la proroga al giorno successivo non festivo, qualora la scadenza cada nella giornata di sabato.
La sentenza semplificata
La nuova norma sulla sentenza semplificata, stante la sua collocazione nel nuovo articolo 47-ter relativo alla domanda di sospensione, consen te al giudice tale facoltà solo per i procedimenti ove vi sia una richiesta di sospensiva, o si tratta di una facoltà estesa a qualunque giudizio? È applicabile per le sospensive chieste in grado di appello, non essendovi uno specifico richiamo in tal senso?
on si formula risposta al quesito poiché attiene alla funzione giurisdizionale e, pertanto, rientra nella cognizione esclusiva del giudice tributario.